Un mese di congedo parentale all’80%. Le indicazioni INPS

Premettendo che la legge di Bilancio 2023 (L. 197/122 art. 1 c.359), andando a modificare il Testo Unico sulla Maternità (D.lgs 151/2001), aveva disposto l’innalzamento dal 30% all’80% della retribuzione relativamente all’indennità di congedo parentale – meglio conosciuta come “maternità facoltativa” – per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), di recente l’INPS ha pubblicato la circolare n. 45/2023 diffondendo maggiori dettagli anche operativi, deliberati su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Di seguito i punti chiave della novità:

  • dei nove mesi della maternità facoltativa (si ricorda che sempre di recente il legislatore aveva innalzato da sei a nove mesi tale congedo indennizzato), un mese è pagato all’80% anziché al 30%;
  • la nuova normativa si riferisce alle lavoratrici dipendenti che terminano il congedo obbligatorio di maternità (oppure ai lavoratori fruitori del congedo di paternità alternativo) successivamente al 31 dicembre 2022; quindi tutte le maternità obbligatorie che hanno terminato i cinque mesi di astensione al lavoro entro il 31/12/2022 sono fuori dalla nuova normativa e non possono beneficiare del mese all’80%;
  • tale mese all’80% deve essere fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore;
  • il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi;
  • la novità si riferisce a lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, pertanto non riguarda lavoratori autonomi e lavoratori iscritti alla Gestione separata.

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