Il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 (convertito poi con Legge 2 aprile 2020, n. 21), con lo scopo di attuare una revisione del cuneo fiscale, ha creato una data spartiacque, quella del 1° Luglio 2020. Infatti si ricorda che con tale data, si è mandato in soffitta l’ormai noto Bonus Renzi e sono state introdotte le due nuove misure denominate “Trattamento Integrativo” e “Ulteriore Detrazione”.
Con specifico riferimento alla seconda misura, essa ha introdotto per il solo secondo semestre 2020 (e quindi sino al 31 dicembre 2020), una disposizione temporanea, definita “ulteriore detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati” a favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati superiori a 28.000 euro e sino a 40.000 euro. Tale ulteriore detrazione è quantificabile tra i 480 euro ed i 600 euro annui, rapportata al periodo di spettanza (per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020).
La misura, quindi, cessa alla fine dell’anno corrente e pertanto si segnala che i sostituti d’imposta riconosceranno tale ulteriore detrazione tramite il consueto criterio delle “detrazioni”, ripartendo il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e verificando in sede di conguaglio la spettanza della stessa.