Trasparenza degli aiuti pubblici da pubblicare sul sito web entro il 30 giugno

Le imprese e le associazioni devono ogni anno entro il 30 giugno obbligatoriamente pubblicizzare i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni. Lo prevede l’articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017.

QUANDO PUBBLICARE

  • Contributi ricevuti nel 2020: pubblicazione entro il 30 giugno 2022 
  • Contributi ricevuti nel 2021: pubblicazione entro il 30 giugno 2022. Le sanzioni relative all’inosservanza si applicano dal 1° gennaio 2023. 

CHI È INTERESSATO

Sono tenute alla pubblicazione le imprese e le associazioni che nel corso delle rispettive annate hanno percepito contributi pubblici per un importo cumulativo superiore a 10 mila euro.

  • Le ditte individuali, società di persone, associazioni devono pubblicarli sul proprio sito aziendale oppure, solo nel caso in cui la ditta non sia dotata di un proprio sito internet, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
  • I soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria (società di capitali) assolvono all’obbligo di pubblicazione nella nota integrativa.

TIPOLOGIA AIUTI DA DICHIARARE

La pubblicazione sul sito deve riguardare sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogate dalle Pubbliche Amministrazioni (ad es. Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Istituzioni universitarie, Camere di Commercio), che CUMULATIVAMENTE HANNO SUPERATO NELL’ANNO LA SOGLIA DI 10 MILA EURO.
Anche i contributi a fondo perduto, le garanzie a copertura di mutui, i crediti d’imposta ricompresi nel regime De Minimis o nell’ambito del “Temporary Framework” europeo (“Quadro temporaneo”) rientrano in tali formule di aiuto pubblico.

COSA DICHIARARE

Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:
– denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
– denominazione del soggetto erogante;
– somma incassata o valore del vantaggio fruito;
– data di incasso;
– causale, ovvero una breve descrizione del contributo ricevuto (es. Decreto Legge 19/05/2020, Fondo Garanzia PMI, DL 28 ottobre 2020).

SANZIONI

In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di sanzione pari a 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione, senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi, si applica l’ulteriore sanzione della restituzione integrale del beneficio.

IL SUPPORTO DI ACA

L’Associazione Commercianti Albesi mette a disposizione delle aziende associate, prive di un proprio sito internet e non soggette all’obbligo del bilancio ordinario, una sezione del sito associativo www.acaweb.it dove verranno pubblicate le informazioni che le imprese, sotto la loro responsabilità, comunicheranno ad ACA tramite apposito modulo da compilare.

Compila il modulo

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO CREDITO
Federico Chiavassa 0173.226557
federico.chiavassa@acaweb.it

 

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