TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI

Informazioni in nota integrativa o sul sito web entro il 30 giugno

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 35 DL 34/2019, dal 1 MAGGIO 2019 gli importi e le informazioni relativi a contributi o aiuti, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni, devono essere resi pubblici dal beneficiario:

– nella Nota Integrativa del bilancio d’esercizio per i soggetti obbligati al deposito del bilancio;

– sui propri siti internet (è inclusa anche l’eventuale pagina sui “social – Facebook, ecc. – dell’ente – v. Circ. Min. Lav. n. 2/2019) secondo modalità liberamente accessibili al pubblico;

– in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza entro il 30 giugno di ogni anno, da parte dei soggetti:

a) che redigono il bilancio abbreviato

b) o, comunque, non tenuti alla redazione della nota integrativa (srl microimprese; ditte individuali/società di persone; enti non commerciali).

Limite di importo: al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applica quando l’importo sia inferiore ad € 10.000 nel periodo considerato.

Non rientrano nell’ambito di applicazione della norma le misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese (es: le agevolazioni fiscali) in quanto vantaggi non indirizzati ad una specifica realtà.

 

Sanzioni
A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di informazione comporta l’irrogazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000, oltre alla sanzione accessoria di adempiere agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato a pubblicazione e pagamento della sanzione, è soggetto alla restituzione integrale del beneficio.

 

Aiuti di stato
Per gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), la registrazione da parte dell’Ente concedente nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza prevista, sostituisce gli obblighi di pubblicazione a carico del beneficiario a condizione che:

– ne venga dichiarata l’esistenza con rimando al Registro nella nota integrativa del bilancio oppure,

– ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet

– o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

È possibile accedere alla consultazione on line degli aiuti ricevuti tramite il seguente link:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Resta fermo l’obbligo di indicare anche in dichiarazione dei redditi gli aiuti che non sono stati già pubblicati nel Registro nazionale di cui sopra.

 

Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173 226611
e-mail fiscale@acaweb.it

 

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