La legislazione, ferma sostanzialmente dal 1970, è stata completamente rivista passando da una precedente situazione di divieto (con le opportune eccezioni autorizzative) alla legittimazione dell’impiego da parte delle aziende di sistemi di controllo a distanza dei lavoratori (COMPRESI SISTEMI GPRS). Con il nuovo testo legislativo gli impianti audiovisivi e di controllo possono essere liberamente installati, ma se da ciò deriva la possibilità di controllo dei lavoratori deve essere preventivamente richiesta l’autorizzazione alla Direzione Territoriale del Lavoro o deve essere stipulato apposito accordo sindacale con le rappresentanze aziendali dei lavoratori.
La novità legislativa sta nel fatto che, rispetto al passato, se data adeguata informativa al lavoratore, le informazioni raccolte tramite l’utilizzo di impianti audiovisivi ed altri sistemi di controllo possono essere utilizzate per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (quindi anche contestazioni e provvedimenti disciplinari) tenendo presente quanto disposto in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003). Come ribadito anche nella nota del Ministero del Lavoro n. 11241 del 1° giugno 2016, l’utilizzo di impianti audiovisivi o di altri strumenti di controllo a distanza, senza la preventiva autorizzazione o l’accordo sindacale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, continua ad essere punito (come nella precedente normativa), con l’ammenda da Euro 154,93 ad Euro 1.549,37 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno (art. 171 D.Lgs. 196/2003). Come precisato dal Ministero del Lavoro il comportamento illegittimo del datore di lavoro deve considerarsi costituito:
• indipendentemente dal fatto che l’eventuale apparato di videosorveglianza risulti installato ma non funzionante (il comportamento sanzionato prescinde dall’effettivo funzionamento);
• anche nel caso in cui il controllo risulti per sua natura discontinuo perché relativo a luoghi in cui i lavoratori si trovino solo saltuariamente;
• nonostante la presenza di preavviso dato ai lavoratori.