Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2021 il decreto MEF che dà il via all’aiuto economico per le partite IVA attivate nel 2018 ma con attività iniziata nel 2019. Con provvedimento dell’ 8 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, approvando anche il modello e le relative istruzioni.
– Si tratta di un contributo a fondo perduto fino a 1.000 euro rivolto alle partite IVA attivate nel 2018che hanno avviato l’attività economica nel 2019, precedentemente escluse dalla platea di beneficiari degli aiuti economici.
– A disposizione ci sono un totale di 20 milioni di euroe qualora le richieste dovessero superare il limite massimo di spesa l’importo spettante sarà riproporzionato.
– Potranno presentare domanda i titolari di partita IVA attivatanel corso del 2018 ma la cui attività economica abbia avuto inizio nel corso del 2019, secondo le risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, a patto che il totale di ricavi o compensi relativi al 2019 non sia superiore a 10 milioni di euro.
– Per accedere al beneficio non occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al 2019, come per i precedenti contributi.
– Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021.
– I termini per la presentazione dell’istanza sono i seguenti: 09/11/2021 – 09/12/2021.
– L’istanza deve essere presentata in via telematica, mediante servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
– La trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.
– Il soggetto richiedente può scegliere irrevocabilmente nell’istanza se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
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