Quando il dipendente effettua spese anticipandole per la sua azienda, facendosi rilasciare una fattura intestata all’azienda datrice di lavoro, i relativi rimborsi erogati dall’azienda che risarciscono l’uscita economica che ha anticipato il lavoratore, non vanno inseriti in busta paga. Lo aveva precisato il Ministero del Lavoro con il “Vademecum sul Libro Unico del Lavoro”, del 05/12/2008.
Infatti, nella sezione B del citato documento – “Soggetti da iscrivere nel Libro Unico e contenuti delle registrazioni” – al punto 12, tale casistica viene così regolamentata: «non vanno indicate sul Libro Unico del Lavoro le somme rimborsate al dipendente che costituiscono mera anticipazione di spese che lo stesso ha sostenuto in nome e per conto dell’azienda datrice di lavoro relativamente a documenti di spesa intestati all’azienda medesima».
Fatta eccezione per la casistica di cui sopra, preme ricordare che, normalmente, le somme erogate a titolo di rimborso spese devono essere iscritte nel Libro unico del lavoro (interpello del 06/07/2010 n. 27 del Ministero del Lavoro). L’omessa registrazione nel Libro unico del lavoro dei rimborsi spese normalmente corrisposti è sanzionabile, tranne i casi di errore meramente materiale. La sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.500,00, ma se la violazione si riferisse a più di dieci lavoratori si sale da € 500,00 ad € 3.000,00.
Si precisa che “busta paga” (o “cedolino paga”) e “Libro unico del lavoro (LUL)” sono in sostanza la medesima cosa, con la particolarità che sulla stampa del LUL è aggiunto obbligatoriamente – per legge – l’orario di lavoro, vale a dire il calendario delle presenze.
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