Considerato che tradizionalmente la stagione estiva è la più gettonata per la fruizione delle ferie dei dipendenti, si ritiene utile ricordare che nel caso in cui l’azienda necessiti di temporaneo personale per la loro eventuale sostituzione, si può ricorrere al contratto a tempo determinato.
Infatti, ferme restando le recenti novità sui contratti a termine introdotte dal Decreto Lavoro – come ad esempio l’abolizione delle causali fino a 12 mesi di contratto – se occorre assumere o riassumere o prorogare oltre 12 mesi un lavoratore, si può indicare come causale la sostituzione di lavoratori assenti, che è assolutamente valevole e consentita dalla normativa.
Più precisamente tale causale può essere utilizzata:
- per prorogare contratti già in essere qualora si intenda superare i 12 mesi,
oppure
- per attivare o rinnovare rapporti di lavoro con ex dipendenti già assunti in precedenza (sempre dopo i 12 mesi come da recenti novità introdotte dal Decreto Lavoro).
Tutto quanto sopra, nel rispetto del limite massimo dei 24 mesi indicato dalla normativa (o di altro limite eventualmente disciplinato dalla contrattazione collettiva di settore).
Pertanto, nel caso di sostituzione di un lavoratore, il datore di lavoro può pattuire con il sostituto un contratto di assunzione a termine indicando che la motivazione è la sostituzione di un collega (e poi precisandone nome, durata del rapporto, ufficio o reparto presso il quale l’assente opera, mansione, ecc).
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