La Corte di Giustizia UE, nella sentenza dell’11 marzo 2020, ha affrontato la compatibilità della disciplina nazionale in materia di distacco / prestito di personale con le disposizioni UE. Secondo i Giudici comunitari il non assoggettamento ad IVA del “rimborso” del mero costo del personale distaccato/prestato da parte dell’impresa distaccante non risulta in linea con i principi comunitari che regolano l’applicazione dell’IVA. Secondo i Giudici comunitari, non ci sarebbe conformità alle Direttive n. 77/388/CE e 2006/112/CE, l’art. 8, comma 35, Legge n. 67/88 (Finanziaria 1988) che considera irrilevanti ai fini IVA “i prestiti e i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
Pertanto, è stato rilevato che, come già evidenziato in altre occasioni dalla giurisprudenza, nell’ambito del sistema dell’IVA le operazioni imponibili presuppongono l’esistenza di un negozio giuridico tra le parti tramite la stipulazione di un prezzo o di un controvalore. Così, quando l’attività di un prestatore consista nel fornire esclusivamente prestazioni senza corrispettivo diretto, non vi è base imponibile e tali prestazioni non sono, quindi, soggette all’IVA.
In sostanza, se c’è un nesso diretto tra le due prestazioni, circostanza che spetta al Giudice nazionale verificare, l’operazione è effettuata a titolo oneroso ed è soggetta ad IVA indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto nell’ambito della fornitura di personale.
IL FATTO OGGETTO DELLA CAUSA.
Una società controllante italiana aveva distaccato, presso una società controllata, un dirigente allo scopo di “garantire la maggiore funzionalità dell’organizzazione comune a controllante e controllata”.
La società controllante aveva fatturato alla propria controllata gli importi corrispondenti ai costi sostenuti applicando l’IVA ed esercitando la “rivalsa”.
A sua volta la controllata aveva detratto l’IVA ai sensi dell’art. 19, DPR n. 633/72.
L’Amministrazione finanziaria italiana aveva però contestato la detrazione così operata, poiché tali rimborsi riguardavano prestazioni di servizi da considerare “irrilevanti” ai fini IVA: pertanto, essendo esclusi dal campo di applicazione dell’imposta non consentivano la detrazione dell’IVA.
Il ricorso presentato dalla società controllata veniva respinto sia in primo grado sia in appello, poiché i Giudici ritenevano che, in base all’art. 8, comma 35, Legge n. 67/88, i rimborsi di costi per il personale distaccato fossero irrilevanti ai fini IVA.
La controllata ha quindi deciso di proporre ricorso per Cassazione. La Corte di Cassazione, tuttavia, nutriva dubbi sul fatto che tale operazione non desse luogo a una prestazione di servizi a titolo oneroso, considerando l’ammontare non insignificante corrisposto dalla distaccataria, pari all’importo delle spese e degli oneri sostenuti per i lavoratori.
La Corte ha così deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE la seguente questione pregiudiziale:
“Se gli [articoli] 2 e 6 della [sesta direttiva] nonché il principio di neutralità fiscale debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale in base alla quale non sono da intendere rilevanti ai fini dell’[IVA] i prestiti o i distacchi di personale della controllante a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo da parte della controllata”.
I Giudici comunitari hanno innanzitutto rammentato che una prestazione di servizi è effettuata “a titolo oneroso” se tra il prestatore e il beneficiario avviene uno scambio di reciproche prestazioni, e il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario. Ciò si verifica nel caso in cui sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.
Nel caso di specie, il distacco di personale è avvenuto sulla base di un rapporto giuridico in cui sono state scambiate prestazioni reciproche, ossia:
– il distacco di un dirigente della controllante presso la controllata;
– il pagamento da parte di quest’ultima degli importi fatturati dalla controllante.
Di conseguenza, se il Giudice nazionale dimostra che il pagamento da parte della società controllata degli importi che le sono stati fatturati dalla società controllante costituisce una condizione affinché avvenga il distacco del personale, si dovrebbe concludere che esiste un nesso diretto tra le due prestazioni.
In tale contesto l’operazione è effettuata a titolo oneroso ed è quindi soggetta ad IVA. Secondo i Giudici comunitari è irrilevante il fatto che l’importo del corrispettivo sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell’ambito della fornitura del personale.
In conclusione la Corte di Giustizia UE stabilisce che non è possibile per una normativa nazionale (nel caso di specie, quella italiana) considerare irrilevanti ai fini IVA i prestiti/distacchi di personale, a fronte dei quali è versato il rimborso del relativo costo, a condizione che quanto versato dalla controllata e i prestiti/distacchi si condizionino reciprocamente.