LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO AGILE DAL 01/09/2022
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022 è stata pubblicata la Legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione del DL n. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.
Per quanto riguarda la materia del lavoro, il decreto Semplificazioni è intervenuto sullo smart working, sancendo che
· a partire dal 1° settembre 2022 il datore di lavoro comunica al Ministero del Lavoro:
– i nominativi dei lavoratori
– la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile
tramite invio telematico da effettuarsi entro cinque giorni con modulo online del Ministero del Lavoro (disponibile a decorrere dal 1° settembre del Ministro del Lavoro).
Pertanto, dal 1° settembre, terminando il regime semplificato in essere a seguito della pandemia, i datori di lavoro dovranno stipulare singoli accordi individuali di smart working, ma gli stessi non dovranno più essere trasmessi al Ministero del Lavoro come indicato nella normativa previgente.
In considerazione dei chiarimenti pubblicati dal Ministero del Lavoro il 26 agosto, si informa che in fase di prima applicazione della nuova modalità, tuttavia, l’adempimento può essere assolto entro il 1° novembre 2022.
In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del Lavoro, si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del D.Lgs n. 276/2003 (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).
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