Nelle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva viene ribadito che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è “parte integrante della valutazione dei rischi” e va effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) ed il MC (Medico competente), previa consultazione del RLS/RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza/ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). Il documento, inoltre, indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.
I datori di lavoro che abbiano già effettuato la valutazione preliminare del rischio stress lavoro-correlato con esito non rilevante, dovranno ripetere la valutazione indicativamente ogni 3 anni.
Nel caso invece in cui la valutazione preliminare identifichi una condizione di rischio medio o alto andranno pianificate tutte le azioni correttive corrispondenti e la loro verifica di efficacia. Il piano di monitoraggio segue i criteri della verifica di efficacia delle azioni correttive.
Il datore di lavoro che non effettua la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, è sanzionato con un ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro.
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