Tale normativa dispone inoltre che la valutazione debba essere rivista periodicamente, anche in occasione di variazione del processo produttivo o della riorganizzazione del lavoro.
Le valutazioni specifiche dei rischi da agenti fisici inerenti rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi elettromagnetici (CEM), microclima devono essere ripetute con periodicità quadriennale.
Per la valutazione del rischio cancerogeno, dello stress da lavoro correlato e del rischio biologico invece la periodicità risulta triennale.
Per il mancato rispetto degli obblighi – nel caso non si ottemperi ad aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro – il datore di lavoro rischia l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1644 a 6576 euro. In caso di mancata redazione o aggiornamento il datore di lavoro è soggetto ad arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2740 a 7014,40 euro.
Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
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