Entro il prossimo 30 settembre dovranno essere presentate all’ INPS le domande dirette ad ottenere l’ “esonero contributivo” spettante ad imprenditori e professionisti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a € 50.000 e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.
I professionisti iscritti a Casse Previdenziali riservate agli iscritti ad Albi (Avvocati, Architetti, etc..) avranno tempo a presentare la richiesta alla rispettiva Cassa entro il 31/10/2021.
L’ agevolazione spetta nel limite massimo individuale di € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun iscritto.
Per la domanda di esonero, da presentarsi entro il 30/09/2021 tramite i canali telematici resi disponibili sul sito dell’Inps accedendo nel proprio cassetto previdenziale, vanno utilizzati i modelli resi disponibili per ogni Gestione INPS, utilizzando come credenziali di accesso il PIN ordinario e dispositivo rilasciato dall’Inps (l’Inps non rilascia più nuovi PIN dall’1/10/2020), oppure SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).
I beneficiari, tramite il cassetto previdenziale, potranno verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento dell’istanza, e ricevere comunicazione degli importi residui da versare.
L’ importo spettante è riconosciuto dall’INPS nei limiti di spesa previsti pari ad € 1.500 milioni; il superamento di detto limite comporta la riduzione dell’agevolazione individuale in misura proporzionale alla platea dei richiedenti.
I CHIARIMENTI INPS SUI REQUISITI RICHIESTI
Riduzione del fatturato
– aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019; tale requisito non rileva per i soggetti iscritti durante l’anno 2020 e con inizio attività nello stesso anno
– svolgimento da parte del beneficiario dell’esonero dell’attività in più studi professionali o in più società: in tal caso, il requisito dovrà essere verificato sul C.F. dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività
– esercizio da parte del beneficiario dell’esonero di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società: in tal caso, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.
Reddito percepito
– aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a € 50.000
– soggetti iscritti alle Gestioni Inps degli artigiani e commercianti e alla Gestione separata: il reddito è individuato in quello imponibile dichiarato nel Quadro RR della dichiarazione dei redditi, inviata entro il termine ordinario o entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero
– soggetti iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione, inclusi i redditi derivanti dalle attività agricole connesse.
DURC
– possesso della regolarità contributiva verificato attraverso il DURC
– verifica del possesso della regolarità contributiva: verrà effettuata con riguardo al C.F. del titolare/professionista richiedente l’esonero.
Esclusi
• soggetti che abbiano avviato l’attività dall’1/01/2021 compreso.
No lavoro subordinato
• non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.
No pensione
• non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria.
Nel modulo di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti, l’assenza di situazioni di incompatibilità, di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori e di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
UFFICIO FISCALE
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