Lavoratore smart worker e controllo a distanza: primi orientamenti della giurisprudenza
Il Tribunale di Cosenza ha chiarito le condizioni di liceità del controllo della posizione dei dipendenti in smart working, annullando una sanzione di 50mila euro inflitta dal Garante Privacy a un ente pubblico. I giudici hanno stabilito che un’applicazione che rileva la posizione geografica del lavoratore, esclusivamente nel momento istantaneo della timbratura, non costituisce una sorveglianza continuativa e vietata, bensì un semplice strumento di rilevazione delle presenze. Diversamente dal monitoraggio costante via GPS, questa “timbratura rafforzata” rientra tra i dispositivi funzionali alla prestazione ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. La pronuncia si districa, valorizzandole, tra tematiche quali la trasparenza, il consenso del dipendente e le intese sindacali, confermando la piena legittimità dell’utilizzo di tali dati anche a fini disciplinari previa adeguata informativa.
(Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972/2026)
Danneggiamento da parte del lavoratore: il risarcimento all’azienda deve avvenire con il rispetto della procedura disciplinare
Nel caso in esame i giudici hanno stabilito che il datore di lavoro può pretendere il risarcimento economico di un danno provocato dal dipendente agli strumenti di lavoro, avendo cura di contestare preventivamente l’illecito al dipendente prima di applicare una sanzione economica. La vicenda nasce dal danneggiamento di un muletto da parte di un lavoratore, a cui l’azienda aveva trattenuto circa tremila euro in due riprese. La Corte d’Appello di Brescia, rettificando il giudizio di primo grado, ha ordinato la restituzione della prima trattenuta (da 1.352 euro) poiché effettuata prima dell’avvio del procedimento disciplinare. La Suprema Corte ha confermato l’illegittimità dell’operato aziendale, sottolineando che la preventiva contestazione costituisce una garanzia procedurale imprescindibile per il lavoratore subordinato. Di conseguenza, l’incameramento diretto delle somme senza il previo rispetto dell’iter disciplinare preclude del tutto la pretesa risarcitoria del datore di lavoro. Il recupero della seconda tranche è stato invece ritenuta valida in quanto ottemperante alla procedura.
(Corte di Cassazione, sentenza 26607/2025)
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