Sentenze di lavoro

Licenziamento in tronco per invio di video erotico da mail aziendale

Secondo il Tribunale di Ravenna è legittimo il licenziamento di un lavoratore bancario che abbia inviato ad una collega un video erotico contenente immagini di altra collega. Tale condotta, viene argomentato, integra la giusta causa di licenziamento. Nello specifico, un impiegato di banca aveva deciso di inviare ad una collega – da poco conosciuta nel corso di un meeting aziendale e con cui non aveva mai interagito nel corso del rapporto di lavoro – un video, chiedendole di scaricarlo al posto suo, non riuscendo (lui) a visualizzarlo. Il contenuto della clip in questione ritraeva le immagini e dei video di un’altra collega, nuda ed in pose erotiche. La ricevente ha ragionevolmente ritenuto di dover segnalare il fatto alla direzione aziendale, la quale, una volta predisposta la dovuta istruttoria ed effettuata la contestazione di rito, ha proceduto al licenziamento del lavoratore, in tronco e per giusta causa. Un tal fatto costituisce una palese violazione del c.d. “minimo etico” e viola le più elementari regole di civile convivenza tra colleghi di lavoro.

Tribunale di Ravenna, Sentenza n.86/2026

 

Impiegata contabile vittima di phishing crea un danno all’azienda: licenziata

La Corte di cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a un’impiegata amministrativa addetta alla contabilità che aveva disposto un bonifico estero su richiesta pervenuta via e-mail, rivelata si una truffa di phishing, senza effettuare le necessarie verifiche. I giudici di merito avevano accertato una grave negligenza, valorizzando l’esperienza professionale della lavoratrice e la prevedibilità degli indici di anomalia della richiesta di pagamento. La Suprema Corte ha ritenuto irrilevante la dedotta mancanza di formazione specifica sulle frodi informatiche, ribadendo che la diligenza esigibile ex art. 2104 c.c. va parametrata alle mansioni svolte e che le tipizzazioni disciplinari del Ccnl non precludono il licenziamento ove la condotta, per gravità e danno arrecato, comprometta il vincolo fiduciario ai sensi dell’art. 2119 c.c.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3263/2026

 

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