In base a quanto previsto dalla Legge 68/99, tutti i datori di lavoro, privati e pubblici, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% in misura diversificata a seconda del personale occupato in azienda e, in particolare:
• fino a 14 dipendenti: nessun obbligo;
• da 15 a 35 dipendenti: inserimento obbligatorio di 1 lavoratore disabile;
• da 36 a 50 dipendenti: inserimento obbligatorio di 2 lavoratori disabili;
• oltre 50 dipendenti: inserimento obbligatorio di lavoratori disabili pari al 7% dell’organico aziendale. Le aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti (quota determinata all’1% delle maestranze computabili per le aziende di dimensioni maggiori) devono avere alle proprie dipendenze almeno n. 1 persona iscritta agli elenchi degli orfani o dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati.
Entro il 31 gennaio 2021 tutti i datori di lavoro che occupano più di 14 dipendenti, devono presentare alla provincia competente, il prospetto informativo con la situazione dei dipendenti occupati al 31/12/2020.
Per il calcolo dei dipendenti dell’azienda, ai fini della L. 68/99 non si conteggiano: i lavoratori disabili occupati ai sensi della legge stessa; i lavoratori a tempo determinato con durata non superiore a 6 mesi; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti; gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto di reinserimento; i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice; i lavoratori assunti con contratto di lavoro a domicilio o con modalità di telelavoro; i lavoratori operanti all’estero per la durata di tale attività.
Nel caso in cui, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.
Compensazione territoriale
Gli obblighi occupazionali stabiliti dalla Legge 68/99 devono essere ottemperati a livello nazionale. Pertanto, i datori di lavoro con più unità operative dislocate sul territorio nazionale, possono assumere lavoratori disabili in eccedenza su una determinata unità locale compensando con i lavoratori non assunti nelle altre unità locali. La richiesta di compensazione territoriale è effettuata direttamente dal datore di lavoro all’atto della presentazione del prospetto informativo.
Esclusioni dagli obblighi occupazionali
Sono esclusi dall’obbligo i datori di lavoro operanti nei seguenti settori:
• edilizia, limitatamente al personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
• trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e
navigante;
• impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;
• autotrasporto, per quanto concerne il personale viaggiante;
• minerario, limitatamente al personale di sottosuolo e quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale.
Ai sensi della L. 92/12 art. 4 c. 27 lett. B è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori.
Esonero parziale dagli obblighi
Le aziende con più di 35 dipendenti che, per dimostrate particolari condizioni della loro attività, non possano occupare l’intera quota di lavoratori svantaggiati, possono richiedere l’esonero dagli obblighi di assunzione. La percentuale massima di esonero è pari al 60% dei dipendenti computabili (elevata all’80% per i datori di lavoro operanti nei settori sicurezza, vigilanza e trasporto privato). La domanda di esonero parziale deve essere presentata dal datore di lavoro al Centro per l’Impiego del luogo in cui ha sede l’azienda.
Il contributo esonerativo che dovrà versare il datore di lavoro autorizzato è pari ad euro 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ogni disabile non occupato.
Sospensione dagli obblighi occupazionali
Qualora l’azienda si trovi in una delle seguenti situazioni, gli obblighi di assunzione di soggetti iscritti nelle categorie protette sono sospesi:
• richiesta di intervento della CIGS per ristrutturazione, riconversione o crisi aziendale e procedure concorsuali;
• ricorso a contratti di solidarietà difensivi;
• procedure di mobilità.
La sospensione dagli obblighi occupazionali è generalmente di durata pari a
quella dei trattamenti e proporzionale all’attività lavorativa sospesa.