Sentenze di lavoro

Lesione del vincolo fiduciario in caso di ripetute irregolarità nella registrazione delle operazioni commerciali

Ripetute irregolarità nella registrazione delle operazioni commerciali e nel rilascio dello scontrino assumono un’obiettiva valenza lesiva del rapporto fiduciario tra le parti, e ciò a prescindere dal riferimento a precise condotte appropriative delle somme in questione, la cui dimostrazione specifica non è necessaria ai fini del venir meno della fiducia nel dipendente da parte del datore di lavoro. A questa conclusione sono giunti i giudici di Cassazione in merito ad un caso che ha riguardato il ricorso proposto da un cassiere licenziato per giusta causa, per avere commesso tali ripetute irregolarità nella (mancata) registrazione contabile del corrispettivo delle vendite effettuate e nel (mancato) rilascio dello scontrino, e ciò in un contesto in cui l’omessa registrazione di cassa aveva riguardato importi di modesto valore.

(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 11985/2025)

 

Lavoro agile non autorizzato, legittimo il licenziamento disciplinare

Si segnala questa sentenza che riguarda il tema tanto “in voga” dello smart working. Nel caso in esame è stato dichiarato legittimo il licenziamento – disciplinare – di un dipendente che aveva svolto attività lavorativa in regime di smart working senza la preventiva autorizzazione del datore di lavoro.

Nello specifico, detto dipendente aveva lavorato, per un numero rilevante di giorni, in regime di lavoro agile senza avere ottenuto l’autorizzazione dal proprio datore di lavoro che, dopo avergli contestato la relativa condotta (anche in considerazione del fatto che la modalità a cui aveva fatto ricorso il lavoratore non era prevista per il ruolo dallo stesso ricoperto), sanzionava l’illegittimo comportamento del dipendente con il licenziamento. Il Tribunale ha ritenuto legittima la sanzione espulsiva, evidenziando – in riscontro alle motivazioni contrarie del lavoratore – che la formalizzazione dell’accordo scritto sul lavoro agile non può essere validamente sostituita dalla mera (informale) notizia dello svolgimento dello stesso data dal dipendente al proprio superiore gerarchico e, inoltre, che nessuna rilevanza può avere il fatto che il Ccnl di settore non richieda alcuna autorizzazione del datore di lavoro allo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di smart working, la cui necessità si desume dalle previsioni di legge.

(Tribunale di Ragusa, sentenza del 11/07/2025)

 

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