Legittimo il licenziamento al dipendente che discrimina collega per orientamento sessuale
Dovendosi tenere conto della democratica impostazione del nostro ordinamento di assicurare il pieno rispetto di qualunque scelta di orientamento sessuale, nel caso in esame è stato ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare di un dipendente che effettuava esternazioni attinenti alla sfera intima e assolutamente riservata di altra persona (collega). In sintesi, venivano riscontrate azioni disonorevoli e immorali, atteso che l’ordinamento qualifica in termini di discriminazione anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima degradante, umiliante o offensivo.
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 6345/2025).
Malattia: licenziamento se non si non rispetta il riposo (svolgendo attività ludiche)
La vicenda ha riguardato un operaio edile, in malattia per un problema al braccio occorsogli in cantiere. Durante il periodo di malattia, nonostante la prescrizione di riposo assoluto, l’uomo veniva immortalato – da un investigatore privato – mentre guidava uno scooter per raggiungere una spiaggia. Una condotta, questa, ritenuta gravemente scorretta, nonché incompatibile con le esigenze di riposo. Il datore di lavoro ha deciso di licenziarlo per giusta causa. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, ma la Cassazione – ribaltando la decisione della Corte d’Appello la quale aveva considerato eccessiva la sanzione, sostenendo che spettasse al datore dimostrare un peggioramento concreto della patologia – confermava il licenziamento asserendo che è sufficiente che il comportamento del lavoratore sia potenzialmente idoneo a pregiudicare il percorso terapeutico, specificando che la valutazione va compiuta ex ante, sulla base del pericolo ipotetico e non dell’effettiva compromissione del recupero fisico.
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 11154 /2025)
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