Sentenze di lavoro

Sport o secondo impiego in malattia, licenziamento?

In linea di principio, lo stato di malattia non permette lo svolgimento di alcuna attività lavorativa durante l’assenza. Tuttavia è possibile svolgere un’altra attività (lavorativa o extralavorativa come ad esempio quelle sportive e amatoriali), purché tale comportamento non evidenzi la fraudolenta simulazione della malattia, oppure sia di per sé idoneo a pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore. Tramite questi termini si sono espressi i giudici nella causa in commento, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa inflitto al dipendente addetto allo scarico dei bagagli di un aeroporto, che era stato filmato dall’investigatore privato (ingaggiato dal datore di lavoro) mentre svolgeva l’attività di istruttore di kick boxing, nonostante si trovasse in malattia e i certificati medici mostrassero un progressivo peggioramento per le condizioni del suo arto superiore destro.

 (Corte di Cassazione, Sentenza n. 5002/2024)

 

Condotte extralavorative che possono integrare giusta causa di licenziamento

Nel caso in esame, i giudici hanno stabilito che nella nozione legale di “giusta causa di licenziamento” è possibile includere anche condotte extralavorative aventi rilievo penale. Nella sentenza in questione, ci si riferisce ad una condanna caratterizzata nell’ambito di rapporti interpersonali/ familiari (mancato rispetto dell’altrui dignità e forme di violenza e sopraffazione fisica e psichica) che ha visto come protagonista negativo un soggetto anche lavoratore dipendente pubblico (nel caso specifico trattasi di conducente di autobus). Secondo i giudici, la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare presso il proprio datore di lavoro, in quanto il lavoratore è tenuto non solo a svolgere la prestazione assegnata, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, al di fuori dall’ambito lavorativo, azioni o comportamenti che possano ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; queste condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare la risoluzione del rapporto di lavoro.

(Corte di Cassazione, Sentenza n. 31866/2024)

 

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