Sentenze di lavoro

Comportamenti che incarnino disvalore sociale, compiuti nella vita privata, possono causare la perdita del posto di lavoro

Un cittadino aveva cagionato l’interruzione della gravidanza della compagna. Tale condotta, seppur extra-lavorativa, era stata considerata dall’azienda datrice di lavoro meritevole di licenziamento, per aver compiuto atti di disvalore sociale. È stato ritenuto che questo comportamento del lavoratore abbia avuto un riflesso diretto – negativo – sull’immagine del datore di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.

(Corte di Cassazione, Sentenza n. 8902/2024)

 

In caso di ripescaggio a seguito di licenziamento oggettivo, il datore non è tenuto a formare i licenziandi per mansioni inferiori

 In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo datoriale di repêchage (c.d. ripescaggio), è limitato alle mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento, che non necessitino di una specifica formazione che il predetto non abbia. È quanto stabilito dai giudici che hanno esaminato il caso in questione, sancendo dunque che il datore non ha un obbligo di formazione nei confronti del lavoratore per adibirlo a mansioni inferiori. Ciò significa che in vista di una riorganizzazione aziendale/societaria deve essere tutelato tanto l’interesse del datore a proseguire l’attività quanto quello del prestatore a non essere licenziato. Equilibrio non sempre facile da mantenere.       

(Corte di Cassazione Ordinanza n. 17036/2024)

 

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