Sentenze di lavoro

Il lavoratore non può rifiutare di svolgere il corso sicurezza fuori orario di lavoro 

I giudici hanno ribadito che il comma 12 dell’articolo 37, relativamente al Testo Unico sulla Sicurezza – D.Lgs. 81/2008 – prescrive che la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro deve avvenire “durante l’orario di lavoro”, specificando che tale periodo lavorativo deve essere interpretato in senso estensivo, quindi comprendendo anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale. Ne consegue, proseguono i giudici, l’illegittimità del rifiuto del lavoratore di svolgere la formazione fuori dai propri turni di lavoro (e, nel caso specifico, la legittimità del conseguente provvedimento datoriale di messa in aspettativa non retribuita per impedimento all’utilizzo delle relative prestazioni). 

(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 12790/2024) 

 

Il dipendente che in ufficio fa riprese fotografiche è punibile ma non licenziabile 

Nel caso in trattazione è stato stabilito che la condotta di una dipendente, che ha effettuato riprese fotografiche del posto di lavoro senza autorizzazione e stampato un alto numero di pagine in modo eccessivo, è punibile dal datore di lavoro sì, ma non con il licenziamento, bensì irrogando una sanzione conservativa.  La Corte d’appello aveva inizialmente ritenuto che le violazioni ascritte non rientrassero nelle fattispecie per le quali erano previste sanzioni conservative, tuttavia, la Cassazione ha criticato questa posizione, evidenziando che gli atti della dipendente possono essere classificati come esecuzione negligente del lavoro (in linea con il Ccnl applicato), che prevede sanzioni conservative per comportamenti negligenti. Pertanto, si conclude che la condotta della lavoratrice non è tale da compromettere significativamente il rapporto di fiducia tra datore e lavoratore e non giustifica una sanzione così severa come il licenziamento. 

(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 20698/2024) 

 

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