L’eccessivo diritto di critica del lavoratore può ledere il vincolo fiduciario
I giudici, nel caso in esame, hanno stabilito che il diritto di critica del lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, deve rispettare i limiti di “continenza formale”. Tale espressione afferirebbe al mondo giornalistico che i giudici hanno trasposto nel rapporto di lavoro, infatti la continenza formale è il requisito che attiene alle modalità di comunicazione della notizia. Il superamento dei predetti limiti integra comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro e può costituire giusta causa di licenziamento. Naturalmente la “soglia” di tali limiti, unitamente ad un ulteriore limite, quello della “pertinenza”, è rimessa al giudice di merito, il quale, nella ricostruzione della vicenda storica, deve motivare se siano stati rispettati.
(Corte di Cassazione, sentenza n. 19621/2023)
I confini del diritto al trasferimento previsto dalla legge 104/1992
Con la sentenza in esame i giudici sono tornati ad esprimersi su un’annosa questione, il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (<<ove possibile>>) in capo al lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità (rif. L.104/1992 art. 35 c. 5). La Cassazione da un lato enuncia che tale diritto può essere esercitato non solo al momento dell’assunzione, ma anche nel corso del rapporto di lavoro, purché, ovviamente, sussistano i requisiti di legge; dall’altro sancisce che è subordinato alle esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro, con le quali deve essere compatibile e coordinato, senza che a tal fine sia sufficiente la vacanza del posto cui aspira il dipendente interessato. È proprio l’inciso “ove possibile”, utilizzato dal legislatore nel regolamentare e delimitare il diritto in analisi, a richiedere un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto (e quindi ad esempio, con riferimento ad un posto disponibile in quanto vacante, può essere legittima la decisione del datore di lavoro di non coprirlo con nuovo personale).
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 26343/2023)