LICENZIATO IL DIPENDENTE CHE SVOLGE OPERAZIONI IRREGOLARI COINVOLGENDO GLI IGNARI COLLEGHI
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 12 maggio 2020, n. 8798, ha stabilito che integra gli estremi della giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore il quale, a causa di un debito personale, pone in essere una serie di operazioni contrarie alle Leggi, regolamenti e doveri d’ufficio, carpendo la fiducia in lui riposta dagli altri colleghi in ragione sia della stima nutrita nei suoi confronti sia della posizione sovraordinata e di responsabilità rivestita dal medesimo in azienda. Nel caso di specie, il lavoratore licenziato, avente mansioni di responsabile gestione operativa, effettuava una serie di operazioni irregolari volte all’emissione di un vaglia postale senza immediato versamento della provvista e mediante il coinvolgimento spontaneo di altri dipendenti di cui aveva carpito la fiducia, ingannevolmente.
DIVERBIO CON SUPERIORE GERARCHICO E GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO
Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, la Cassazione Civile ha stabilito che la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale.
Pertanto secondo la Sezione Lavoro n. 13411 (del 1° luglio 2020), è erronea la tesi per cui l’insubordinazione dovrebbe essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori gerarchici, ma, la violazione dei doveri del prestatore, riguarda (non solo la diligenza in rapporto alla natura della prestazione), anche l’inosservanza delle disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore o dai suoi collaboratori.