Irriducibilità della retribuzione, non dei benefit
La garanzia dell’irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni assegnate, ma non a quelle componenti che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa (benefit).
Il caso: un dipendente lamentava il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto della decisione unilaterale del datore di lavoro di modificare le sue mansioni, con annessa revoca dell’auto aziendale e dei benefit a essa connessi (carta carburanti e lavaggi).
I giudici rigettavano la domanda del lavoratore di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, non essendo stato provato l’inadempimento datoriale, che accusava il ricorrente. La Corte ha basato il suo rigetto ritenendo che non trovasse applicazione il principio di irriducibilità della retribuzione in quanto l’auto aziendale e i relativi benefit connessi non sono compresi nella nozione di retribuzione compensativa della prestazione e perciò irriducibile, applicando dunque un consolidato orientamento della giurisprudenza.
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 23205/2023)
Scarso rendimento e licenziamento
Il caso esaminato ha riguardato un venditore la cui prestazione era finalizzata al raggiungimento di risultati espressamente indicati da parte del datore nel contratto di lavoro, con obiettivi di produzione periodicamente previsti. Il dipendente è stato licenziato per scarso rendimento a seguito costante e ripetuto mancato rispetto dei programmi di lavoro concordati e ha impugnato il licenziamento ritenendolo illegittimo.
La Suprema Corte, per un certo verso in controtendenza alla linea adottata molto spesso dalla giurisprudenza (che ha quasi sempre approcciato con diffidenza il licenziamento per scarso rendimento) ha ritenuto legittimo il recesso datoriale per giustificato motivo soggettivo, determinato da scarsa produttività, sul presupposto che quest’ultima (la scarsa produttività) integra un notevole inadempimento dei compiti affidati al lavoratore, tra l’altro, nel caso specifico, per di più pattuiti nel contratto di lavoro.
(Corte di Cassazione, sentenza n. 20284/2023)