LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER UTILIZZO DI PERMESSO SINDACALE A FINI PERSONALI
Il caso in esame ha riguardato un dipendente che aveva utilizzato un giorno di permesso sindacale per fini personali. Nonostante il contratto collettivo di riferimento disciplinasse la sanzione con il provvedimento espulsivo per assenze ingiustificate di più giorni, i giudici hanno ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore, motivando che la condotta contestata all’incolpato ha costituito un vero e proprio abuso del diritto (un fattore, dunque, considerato “aggravante”).
(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 26198/2022)
LICENZIABILE CHI SVOLGE UN ALTRO LAVORO NEL PERIODO DI CASSA INTEGRAZIONE SENZA AVER EFFETTUATO LE COMUNICAZIONI
Il lavoratore che nel periodo di cassa integrazione effettui un altro lavoro è tenuto a comunicare la nuova attività all’Inps, il quale poi valuta la compatibilità o meno del nuovo lavoro con il trattamento di integrazione salariale. Nel caso in esame il lavoratore aveva impugnato il licenziamento intimatogli dalla società datrice per aver omesso di comunicare all’impresa e all’Inps, durante la fruizione della cassa integrazione guadagni straordinari, di aver svolto attività lavorativa in favore di altra società. Il tribunale di Tempio Pausania ha ritenuto sproporzionata la misura irrogata, dichiarando illegittimo il licenziamento. Condanna, quindi, per la società al pagamento di un’indennità risarcitoria che ha quantificato in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita oltre la rivalutazione monetaria e interessi legali. Di avviso completamente diverso i giudici di secondo grado. La Corte di appello di Cagliari, infatti, in riforma della sentenza impugnata dalla società datrice di lavoro – principale – ha accertato e dichiarato la legittimità del licenziamento, giudicando di estrema gravità la condotta del dipendente che ben giustificavano l’irrogazione della massima sanzione espulsiva, restando irrilevante la mancanza di pregressi precedenti disciplinari. La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello.
(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 31146/2022)
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