SENTENZE DI LAVORO


AUTO AZIENDALI, LICENZIATO L’AUTISTA CHE USA I SOCIAL NEL TRAGITTO CON MEZZO AZIENDALE

Il caso ha riguardato un conducente di pullman licenziato per avere, in più occasioni, commentato post su Facebook durante un tragitto di lavoro. A incastrarlo i fogli di viaggio sottoscritti e gli screenshot dei post pubblicati durante il servizio. Il lavoratore aveva tentato di difendersi, eccependo genericamente che a scrivere i post fosse stata la figlia che viaggiava sul pullman con lui, ma la circostanza non aveva trovato riscontri ed era stata anzi smentita dalle altre risultanze istruttorie. Così, per il Tribunale, usare i social network mentre si è alla guida di un veicolo aziendale costa il licenziamento per giusta causa. I Giudici hanno rilevato la gravità della condotta, che mette a rischio la fedeltà, il rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro. Chi guida un mezzo aziendale deve prestare un «grado massimo di attenzione, a protezione dell’incolumità degli utenti del servizio e più in generale della sicurezza della circolazione aziendale».

(Tribunale di Cosenza, sentenza n. 1240 del 13/07/2022)

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE INVALIDO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

Il fatto: licenziamento intimato ad una lavoratrice invalida per essersi assentata per malattia per un numero di giorni superiore a 365 nell’ultimo triennio lavorativo, così superando il periodo di comporto disciplinato dal contratto collettivo di settore (CCNL Agidae socio-assistenziale). La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento, eccependone la natura discriminatoria per ragioni di handicap (appellandosi alle norme UE) e domandando quindi al Giudice di dichiararne la nullità. I Giudici, dopo un’approfondita analisi nella quale hanno valutato la necessità di soppesare gli interessi giuridicamente rilevanti delle parti, ossia l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato fisico e psichico e quello del datore ad ottenere una prestazione lavorativa utile, asserivano che se è innegabile che il dipendente disabile corre un rischio maggiore di accumulare giorni di malattia, è altrettanto vero che il datore di lavoro avesse posto in essere numerosi “accomodamenti ragionevoli” a favore della lavoratrice. L’opposizione promossa dalla dipendente, dunque, è stata rigettata.

(Tribunale di Vicenza, sentenza n. 181 del 27/04/2022)

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