DATORE ASSOLTO PER IL PEDONE INVESTITO DAL MEZZO AZIENDALE SE IN REGOLA
Il caso in questione riguarda un omicidio colposo di un pedone investito da un mezzo aziendale. Il triste sinistro è avvenuto in occasione dell’attività lavorativa, ma, valutata l’assenza di violazioni delle norme antinfortunistiche, i giudici hanno ritenuto che il rischio si è posto al di fuori della sfera di gestione del datore (il veicolo è risultato omologato e conforme alla direttiva macchine). Il pedone è stato travolto mentre andava a gettare l’immondizia nel cassonetto: la telecamera dell’automezzo in retromarcia consente di distinguere la sagoma solo quando è a ormai quattro o cinque metri dal veicolo, mentre nulla può essere addebitato alla manovra dell’autista, che guarda nei retrovisori. È noto che il datore deve garantire l’incolumità dei terzi oltre che dei dipendenti che si trovano sul luogo di lavoro, ma non si può ritenere luogo di lavoro aziendale ogni zona in cui deve essere svuotato un cassonetto. L’azienda deve verificare se la manovra in sé possa essere svolta in sicurezza dai lavoratori (non c’è dubbio che la retromarcia sia consentita con i limiti imposti dall’articolo 154 Cds). Il fatto che il veicolo risulti conforme alla normativa interna ed Ue rende legittimo l’affidamento dei manager nell’omologazione del mezzo ed esclude la responsabilità datoriale per non essersi accorti del cono d’ombra in retromarcia in quanto difetto strutturale.
(Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza n. 31478/2022)
LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE FRUISCE DEL CONGEDO STRAORDINARIO (PER ASSISTERE LA MADRE) SENZA PERÒ AVER RICEVUTO IL NECESSARIO VIA LIBERA DALL’INPS
Il lavoratore decade dai diritti previsti dalla nota Legge 104 (art. 33) qualora il datore di lavoro o l’Inps accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Secondo il caso sottoposto ai giudici, questo comportamento può essere quindi regolato dal datore sotto il profilo sanzionatorio, in riferimento alla disciplina dettata dal contratto collettivo per la ipotesi di “assenza ingiustificata”. Va da sé, che le assenze ingiustificate possono portare al licenziamento.
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 26199)
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