Svolgimento di mansioni superiori e onere della prova a carico del lavoratore
Un lavoratore proponeva ricorso avverso l’ex datore di lavoro rivendicando il diritto alle differenze retributive per essere stato adibito a mansioni superiori. Si costituiva nei termini di legge il datore di lavoro. Dalla lettura della sentenza si evince che qualora un lavoratore agisca in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, l’onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa incombe sul lavoratore.
Pertanto, nei casi in cui l’oggetto della controversia riguardi l’accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, come nel caso di specie, il lavoratore deve fornire la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro (natura, durata, articolazione oraria, mansioni svolte), nonché dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Approfondendo il discorso “mansioni”, è tenuto a fornire una descrizione delle mansioni effettivamente svolte, provando:
– la natura e il periodo di tempo durante le quali sono state svolte;
– il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
– la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale.
Il Tribunale è intervenuto in accoglimento delle difese del datore di lavoro ha respinto le doglianze del lavoratore, condannandolo anche al pagamento delle spese di lite.
(Tribunale di Napoli Nord, 2 marzo 2022)
Licenziamento per giusta causa: necessaria l’immediatezza del provvedimento espulsivo
In tema di licenziamento disciplinare, la vicenda in esame conferma un principio molto consolidato dalla giurisprudenza del lavoro: l’immediatezza del provvedimento disciplinare si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro. Al contrario, la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento (ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore). Nel caso di specie, si è ribadito che non esiste un lasso temporale predeterminato o determinabile, infatti tale requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso.
(Cassazione Civile, Ordinanza n. 2869/2022)
Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it

