INCIDENTE IN PAUSA CAFFÈ SENZA INDENNIZZO
Niente risarcimento al lavoratore che si infortuna per recarsi al bar durante la pausa caffè in quanto l’evento – si esprimono i giudici – non è legato in alcun modo ad esigenze lavorative. E pertanto in Cassazione viene così accolto il ricorso dell’Inail, che aveva perso i precedenti gradi di giudizio. Il caso ha visto lavoratrice dipendente di una Procura della Repubblica che aveva “spezzato” il suo orario continuato 9-15, con una pausa al bar insieme a due colleghe, timbrando regolarmente il cartellino in uscita. Durante il percorso era caduta ferendosi il polso, lesione per la quale chiedeva un’indennità di malattia e un indennizzo. Richieste accolte dai giudici di merito, ma La Cassazione ha escluso che prendere un caffè si tratti di un bisogno fisiologico che consentirebbe di affermare lo stretto legame con l’attività svolta. In conclusione la caduta nel percorso per recarsi al bar non può essere indennizzata causa l’assenza del necessario nesso tra il rischio corso e l’attività svolta.
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 32473/ 2021)
PUBBLICO IMPIEGO, AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RISPETTO A QUELLO PENALE
La Corte d’Appello di Bologna, in riforma alla sentenza del locale Tribunale, aveva rigettato la domanda di una lavoratrice diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disciplinare comminato dal datore di lavoro pubblico a seguito di condanna in sede penale con sentenza non definitiva. La lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione asserendo che l’Amministrazione, una volta esercitata la facoltà di sospensione, non avrebbe potuto riattivare il procedimento disciplinare in quanto tenuta ad attendere la formazione del giudicato penale. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato ad una dipendente condannata per fatti penalmente rilevanti con sentenza non definitiva.
(Corte di Cassazione, Sentenza n. n. 41892/2021)
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