SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: TRA IL LICENZIAMENTO E LA REINTEGRAZIONE SI MATURANO LE FERIE

 

Se alla fine di una causa di lavoro il Giudice disconoscesse la validità del licenziamento per applicare la reintegra del lavoratore, nel periodo compreso tra l’avvenuto licenziamento e la reintegrazione sul posto di lavoro, il dipendente matura il diritto alle ferie o al pagamento della relativa indennità sostituiva, se non è possibile farle fruire.

Questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia Europea in riferimento dalle cause riunite C-762/18 e C-37/19, la quale è intervenuta a valutare la legittimità dell’interpretazione giurisprudenziale applicata dalla Corte di cassazione in Bulgaria rispetto al tema della maturazione delle ferie.

In Bulgaria (e similmente anche in Italia) nel periodo compreso tra la data della cessazione del rapporto di lavoro e la reintegrazione del dipendente, quest’ultimo, non avendo in concreto prestato alcuna attività, non matura alcun diritto relativamente alle ferie annuali retribuite.

La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto l’interpretazione bulgara contraria al diritto comunitario, argomentando che il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere interpretato in senso restrittivo: nelle situazioni in cui il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di avere lavorato.

Questa decisione può avere un impatto anche in Italia, in quanto la giurisprudenza della nostra Cassazione esclude che durante il periodo compreso tra licenziamento e reintegra si maturi il diritto alle ferie. Secondo numerose sentenze (tra cui citiamo la n. 24270/2016, Cassazione), in caso di annullamento del licenziamento accompagnato dalla reintegrazione sul posto di lavoro, la mancata funzionalità di fatto del rapporto nel periodo fra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione impedisce la maturazione del diritto alle ferie. Alla luce della recente interpretazione della giurisprudenza europea, questa lettura sembra porsi in contrasto, quindi, con quella del giudice comunitario. Si dovrà comprendere se la Cassazione deciderà di modificare il proprio orientamento oppure tenterà di riaffermare la precedente interpretazione.

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