Il d.lgs. n. 103/2024, in vigore dal 2 agosto 2024, ha introdotto una semplificazione dei controlli sulle attività economiche (cioè, sulle aziende), con particolare riguardo ai «controlli amministrativi svolti da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001».
È doveroso precisare che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
Tra le suddette amministrazioni, rientra anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché l’Inps ed anche l’Inail.
Non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto in esame:
- i controlli in materia fiscale;
- gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti dal Prefetto per la documentazione antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”);
- i controlli di polizia economico finanziaria;
- i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, compresi i controlli di cui alla Legge n. 185/1990 (“Norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”) e al D.lgs. n. 221/2017 (“Attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 7 della Legge 12 agosto 2016, n. 170, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti”).
Le nuove disposizioni in sintesi
In sintesi, il D.Lgs 103/2024 disciplina, dal 2 agosto 2024:
- lo stop alle ispezioni multiple vale a dire che non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sulla stessa impresa contemporaneamente (fatto salvo che le amministrazioni non si accordino preventivamente per un’ispezione congiunta). Poi, se il controllato risulta conforme agli obblighi e adempimenti dalla disciplina di riferimento, allora viene esonerato dai medesimi controlli per i successivi 10 mesi.
Resta ferma l’immediata effettuazione dei controlli nel caso di:
– richiesta dell’autorità giudiziaria o segnalazioni di soggetti privati o pubblici;
– casi previsti dal diritto dell’UE;
– casi riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro o comunque casi in cui emergano situazioni di rischio.
- Viene introdotto il “Report certificativo di basso rischio” che genera, fatte salve ipotesi particolari, un alleggerimento dei controlli nei confronti delle attività economiche che si certificheranno in tal senso.
- Introdotto anche il c.d. “Il principio di trasparenza”: la P.a che effettua un controllo deve fornire in formato elettronico, almeno 10 giorni prima, l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva. Nello specifico, per le ispezioni sul lavoro l’Ispettorato del Lavoro è esonerato da tale disposizione perché ha esigenza di controlli «imprevisti e senza preavviso» sia nella vigilanza in materia lavoristica sia sulla sicurezza del lavoro.
Violazioni sanabili e diffida amministrativa
La disposizione che più impatta sulle attività di controllo di competenza dell’Ispettorato è la nuova diffida amministrativa per le violazioni sanabili.
La norma stabilisce che, in riferimento agli illeciti di seguito dettagliati, il datore inosservante, può essere diffidato a porre termine alla violazione, adempiendo alle prescrizioni violate e rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo, entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida.
Specifiche in merito alle violazioni interessate dalla nuova disposizione dell’art.6:
- la nuova disposizione trova applicazione esclusivamente in relazione alle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, come tale soggetta alla disciplina di cui alla L. n. 689/1981.
- la sanzione amministrativa non deve prevedere, nel massimo, un importo superiore ad euro 5.000. Tale importo va considerato come limite in astratto.
- la nuova disposizione non riguarda la maxi-sanzione per lavoro “nero” nonché tutte le sanzioni proporzionali (ad es. quelle calcolate in base alla durata della violazione come avviene per l’art. 15, comma 4, della L. n. 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio) poiché, come previsto dall’art. 10 della L n. 689/1981, “non hanno limite massimo”.
- la violazione sanabile deve essere stata per la prima volta accertata nell’arco di un quinquennio. In altri termini, laddove il personale ispettivo accerti che nei cinque anni antecedenti all’accesso ispettivo sia stata commessa la medesima o un’altra violazione in materia di lavoro e legislazione sociale soggetta a diffida, la diffida amministrativa non sarà applicabile rispetto alla violazione da ultimo accertata.
- la violazione deve essere materialmente sanabile, sono pertanto da escludersi tutte quelle violazioni per le quali l’interesse giuridico tutelato non è più recuperabile, come ad esempio avviene in caso di violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro di cui al D.lgs. n. 66/2003.
- la diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- la sanzione prevista in relazione alla condotta accertata non deve essere espressione dell’adempimento a “vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal diritto internazionale. La diffida amministrativa non sarà quindi applicabile, ad esempio, in relazione alla violazione degli obblighi di comunicazione al lavoratore delle informazioni di cui al D.lgs. n. 152/1997 (come peraltro modificato dal D.lgs. n. 104/2022 e attuativo della direttiva UE 2019/1152).
L’Ispettorato si fa riserva di inoltrare una lista delle violazioni più ricorrenti che, sussistendo le altre condizioni indicate dal legislatore, sono da ritenersi soggette alla procedura di diffida.
Si precisa che tali nuove disposizioni si applicano agli illeciti sanabili accertati a partire dal 2 agosto 2024, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente.
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