SANZIONI CORRISPETTIVI – LE DIRETTIVE DELLA GDF
La recente circolare della Guardia di Finanza del 5 gennaio 2021 è intervenuta impartendo ai propri Reparti le direttive operative sui controlli nei confronti dei commercianti al dettaglio e soggetti assimilati.
In tale documento:
– viene in primo luogo ricordato che a partire dal 1° gennaio 2021 gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sono entrati a regime anche per i soggetti con volume d’affari inferiore, nel 2018, a 400.000 euro;
– vengono ricordate le tempistiche di memorizzazione elettronica del corrispettivo e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale;
– si riepilogano le nuove sanzioni applicabili, come modificate dalla Legge di Bilancio 2020.
MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA
È richiesto che debba avvenire non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, “vale a dire all’atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento”.
Nella Circolare si propongono i seguenti esempi.
Cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento a) l’esercente deve memorizzare il corrispettivo ed emettere un documento commerciale con l’indicazione del corrispettivo non riscosso; b) al momento del pagamento, non è necessario generare un ulteriore documento commerciale, in quanto si è già perfezionato il momento impositivo dell’IVA con la consegna del bene; c) la circolare precisa che, in questi casi, all’atto del pagamento potrà essere emessa una “quietanza. |
Ultimazione di una prestazione senza contestuale effettuazione del pagamento a) anche se in base alle regole generali l’IVA non è ancora esigibile, l’esercente deve memorizzare il corrispettivo ed emettere un documento commerciale con l’indicazione del corrispettivo non riscosso; b) al momento del pagamento, dovrà essere emesso un nuovo documento commerciale, che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente. |
SANZIONI
Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi (art. 6, commi 2-bis e 4, D.Lgs. n. 471/1997), oppure
Memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri (art. 6, commi 2-bis e 4, D.Lgs. n. 471/1997)
Sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro
– Rimane ferma l’applicazione di un’unica sanzionea fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) della certificazione
– La sanzione citata si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti tecnologici previsti dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997 (registratori telematici) laddove il corrispettivo non venga annotato nel registro di emergenza
– In caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica nei termini previsti, pur con regolare annotazione su registro di emergenza, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro
– Per omessa o tardiva trasmissione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione
– In caso di mancata installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica si applica la stessa sanzione prevista per la mancata installazione degli apparecchi di emissione dello scontrino fiscale ossia la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro
– Si prevede che chiunque manometta, o alteri gli strumenti di trasmissione telematica o faccia uso di essi allorchè siano stati manomessi o alteri o consenta ad altri di farne uso al fine di eludere le disposizioni riguardanti la memorizzazione o trasmissione dei dati, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro
– L’importo di sanzione descritto è applicabile anche alla mancata emissione di ricevute o di scontrini fiscali e all’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, per soggetti esonerati dai nuovi adempimenti telematici (D.M. 10 maggio 2019).
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