SANZIONI CORRISPETTIVI – LE DIRETTIVE DELLA GDF

 

La recente circolare della Guardia di Finanza del 5 gennaio 2021 è intervenuta impartendo ai propri Reparti le direttive operative sui controlli nei confronti dei commercianti al dettaglio e  soggetti assimilati.

In tale documento:

– viene in primo luogo ricordato che a partire dal 1° gennaio 2021 gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sono entrati a regime anche per i soggetti con volume d’affari inferiore, nel 2018, a 400.000 euro;

– vengono ricordate le tempistiche di memorizzazione elettronica del corrispettivo e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale;

– si riepilogano le nuove sanzioni applicabili, come modificate dalla Legge di Bilancio 2020.

 

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA

È richiesto che debba avvenire non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, “vale a dire all’atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento”.

Nella Circolare si propongono i seguenti esempi.

Cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento

a) l’esercente deve memorizzare il corrispettivo ed emettere un documento commerciale con l’indicazione del corrispettivo non riscosso;

b) al momento del pagamento, non è necessario generare un ulteriore documento commerciale, in quanto si è già perfezionato il momento impositivo dell’IVA con la consegna del bene;

c) la circolare precisa che, in questi casi, all’atto del pagamento potrà essere emessa una “quietanza.

Ultimazione di una prestazione senza contestuale effettuazione del pagamento

a) anche se in base alle regole generali l’IVA non è ancora esigibile, l’esercente deve memorizzare il corrispettivo ed emettere un documento commerciale con l’indicazione del corrispettivo non riscosso;

b) al momento del pagamento, dovrà essere emesso un nuovo documento commerciale, che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente.

 

SANZIONI

Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi (art. 6, commi 2-bis e 4, D.Lgs. n. 471/1997), oppure

Memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri (art. 6, commi 2-bis e 4, D.Lgs. n. 471/1997)

Sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro

– Rimane ferma l’applicazione di un’unica sanzionea fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) della certificazione

– La sanzione citata si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti tecnologici previsti dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997 (registratori telematici) laddove il corrispettivo non venga annotato nel registro di emergenza

– In caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica nei termini previsti, pur con regolare annotazione su registro di emergenza, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro

– Per omessa o tardiva trasmissione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione

– In caso di mancata installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica si applica la stessa sanzione prevista per la mancata installazione degli apparecchi di emissione dello scontrino fiscale ossia la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro

– Si prevede che chiunque manometta, o alteri gli strumenti di trasmissione telematica o faccia uso di essi allorchè siano stati manomessi o alteri o consenta ad altri di farne uso al fine di eludere le disposizioni riguardanti la memorizzazione o trasmissione dei dati, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro

– L’importo di sanzione descritto è applicabile anche alla mancata emissione di ricevute o di scontrini fiscali e all’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, per soggetti  esonerati dai nuovi adempimenti telematici (D.M. 10 maggio 2019).

 

Per ulteriori informazioni

UFFICIO FISCALE

tel. 0173 226611

e-mail fiscale@acaweb.it

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