SANATORIA LAVORATORI EXTRACOMUNITARI ED EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI

 

Il Decreto Ministeriale 27 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2020, recependo quanto previsto dal “Decreto Rilancio” ha previsto le modalità di presentazione delle domande relative alla sanatoria in favore dei cittadini extracomunitari e di emersione di lavoro irregolare.

 

PERIODO IN CUI SI POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande possono essere presentate telematicamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 15 luglio 2020.

 

SETTORI DI ATTIVITÀ PER CUI POSSONO ESSERE PRESENTATE LE DOMANDE

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Le specifiche attività con i relativi codici ATECO che rientrano nei settori di cui sopra sono indicati nell’allegato 1 (da pag. 4).

 

TIPOLOGIE DI DOMANDE PRESENTABILI

• SANATORIA CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Può essere presentata dai datori di lavoro che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale.

Caratteristiche reddituali del datore di lavoro

– Per la generalità dei datori di lavoro:
Il datore di lavoro che presenta la domanda deve possedere un reddito imponibile o un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore ad euro 30.000,00.

Per l’imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
In caso di emersione presentata per più di un lavoratore la congruità reddituale sarà valutata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Per i datori di lavoro domestico:
Il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore ad euro 20.000,00 annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a euro 27.000,00 annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità).
La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

Caratteristiche dei lavoratori
Il cittadino straniero deve avere almeno una delle seguenti caratteristiche
a) essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente all’8 marzo 2020;
c) non aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.

 

• EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI

Può essere presentata dai datori di lavoro che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’U.E.

 

• RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO DELLA DURATA DI 6 MESI DECORRENTI DAL GIORNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Può essere presentata da cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno. Il permesso di soggiorno temporaneo sarà valido esclusivamente sul territorio italiano ed avrà una durata massima di 6 mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Caratteristiche dei richiedenti
Il cittadino straniero richiedente il premesso di soggiorno temporaneo deve:
a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine;
b) risultare presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne sia allontanato dalla medesima data;
c) aver svolto attività di lavoro nei settori sopra indicati, antecedentemente al 31 ottobre 2019;
d) comprovare di aver svolto attività di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all’atto della presentazione della richiesta.

 

PRINCIPALI DOCUMENTI NECESSARI

Riservandoci di valutare la documentazione necessaria per ogni singola pratica, i documenti basilari richiesti sono i seguenti:

Datore di lavoro italiano
• fotocopia documento di identità;
• fotocopia codice fiscale;
• (in caso di richiesta per assistenti alla persona senza limiti di reddito): certificato medico in cui si attesta la disabilità o la limitazione dell’autosufficienza.

Datore di lavoro comunitario: (oltre alla documentazione prevista per i datori di lavoro italiani)
• fotocopia passaporto in corso di validità;
• certificato di residenza aggiornato rilasciato dal Comune.

Datore di lavoro extracomunitario: (oltre alla documentazione prevista per i datori di lavoro italiani e comunitari)
• permesso di soggiorno;
• eventuale ricevuta rinnovo permesso di soggiorno.

Datore di lavoro società:
dati anagrafici società e dati del legale rappresentante come sopra specificato a seconda se italiano, comunitario o extracomunitario.

Lavoratore
• fotocopia passaporto completo;
• fotocopia permesso di soggiorno scaduto (nel caso di presentazione domanda di permesso di soggiorno temporaneo).
• documentazione attestante la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020

Alloggio
• indirizzo alloggio in cui andrà ad abitare il lavoratore extracomunitario;
• atto notarile o visura catastale dell’alloggio in cui andrà ad abitare il lavoratore extracomunitario;
• copia documento di identità firmato in originale del proprietario (o dei proprietari) dell’immobile;
• contratto di locazione/comodato.

I nostri uffici sono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti (tel. 0173/226687 – 0173/226609).

 

 

ALLEGATO 1

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 137 del 29.05.2020

ELENCO ATTIVITÀ DEI SETTORI ECONOMICI PER CUI POSSONO ESSERE PRESENTATE LE DOMANDE DI EMERSIONE E SANATORIA.

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