Ricordiamo che tali vendite sono regolamentate dal D.lgs 114/98 e dalla Regione Piemonte nell’ambito della Legge Regionale del commercio.
VENDITE DI FINE STAGIONE. Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti nella stagione. La Regione Piemonte da ultimo ha previsto che non è più richiesta la comunicazione preventiva al Comune da parte dell’esercente, ma è sufficiente l’apposizione di un cartello ben visibile dall’esterno almeno tre giorni prima della data di inizio.
INDICAZIONE DEL PREZZO: I commercianti hanno inoltre l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso applicato; i prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale, e se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli.
Tutte le vendite promozionali devono essere sospese nei trenta giorni precedenti l’inizio dei saldi.
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