RUOLO AGENTI E REQUISITO PER L’ATTIVITÀ

Gli Agenti e Rappresentanti di commercio che non abbiano già provveduto entro il 30 settembre 2013, possono, fino alla data del 31 dicembre 2018, far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale abilitante per iscriversi al R.I. al fine dell’immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA al fine di mantenerlo valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa.
Alla suddetta scadenza del 30 settembre 2013 non tutti gli iscritti all’ex ruolo agenti hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento, con la conseguenza “che attualmente è rimasta per loro inibita la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività, ovvero di conservarsi il requisito abilitante della pregressa iscrizione al ruolo per una futura ripresa della stessa”. Da qui la possibilità concessa, di aggiornare le posizioni, per la sola categoria degli Agenti e Rappresentanti di commercio di cui alla L. n. 204/1985, entro fine anno.
I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Per ulteriori informazioni
UFFICIO AMMINISTRATIVO
tel. 0173/226611
e-mail amministrazione@acaweb.it

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