Rinnovo CCNL turismo Confcommercio

Lo scorso 5 luglio è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL “Turismo Confcommercio”.

Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità.

Decorrenza e durata del nuovo CCNL

Il contratto, fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, decorre dal 1° luglio 2024 e scade il 31 dicembre 2027, sia per la parte economica sia per quella normativa.

Il CCNL produrrà i suoi effetti anche dopo la suddetta scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Sfera applicativa

Rientrano nella sfera applicativa del contratto in trattazione le seguenti aziende e il relativo personale dipendente:

  • AZIENDE ALBERGHIERE:
  1. alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande, affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura attività ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero, a prescindere dalla capacità ricettiva o dal numero di camere;
  2. bar, ristoranti, stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali, locali notturni, e altri pubblici esercizi annessi alle attività ricettive con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell’azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell’albergatore;
  3. ostelli, hostel, residences, villaggi turistici;
  4. servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata; altri servizi di alloggio;
  5. servizi di intermediazione per servizi di alloggio;
  6. colonie climatiche e attività similari;
  7. centri benessere e/o termali integrati in aziende alberghiere;
  8. attività non turistiche (es. commerciali) svolte all’interno delle strutture ricettive e pararicettive, a condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell’azienda turistica.
  • COMPLESSI TURISTICO – RICETTIVI DELL’ARIA APERTA:
  1. Campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
  • PORTI E APPRODI TURISTICI
  1. porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
  • RIFUGI ALPINI.

Incrementi retributivi

Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime della paga base nazionale pari a 200,00 euro per il 4° livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali), da corrispondersi in 5 tranches:

  • 70,00 euro a partire dal 1° luglio 2024;
  • 40,00 euro a partire dal 1° giugno 2025;
  • 35,00 euro a partire dal 1° maggio 2026;
  • 35,00 euro a partire dal 1° aprile 2027;
  • 20,00 euro a partire dal 1° novembre 2027.

Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Aumenti a partire dal
Livello 1° luglio 2024 1° giugno 2025 1° maggio 2026 1° aprile 2027 1° novembre
2027
A 99,77 57,01 49,88 49,88 28,51
B 92,37 52,78 46,18 46,18 26,39
1 86,06 49,18 43,03 43,03 24,59
2 78,66 44,95 39,33 39,33 22,47
3 74,18 42,39 37,09 37,09 21,2
4 70 40 35 35 20
5 65,65 37,51 32,82 32,82 18,76
6S 63,12 36,07 31,56 31,56 18,04
6 62,23 35,56 31,11 31,11 17,78
7 58,31 33,32 29,16 29,16 16,66

 

Nuovi minimi retributivi

Per effetto degli incrementi retributivi concordati dalle Parti, i nuovi importi della paga base nazionale conglobata mensile risultano i seguenti

Alberghi e campeggi

Paga base conglobata a partire dal
Livello Paga base al 30/06/2024 1° luglio 2024 1° giugno 2025 1° maggio 2026 1° aprile 2027 1° novembre 2027
A 2.210,16 2.309,93 2.366,94 2.416,82 2.466,71 2.495,22
B 2.046,20 2.138,57 2.191,35 2.237,53 2.283,72 2.310,11
1 1.906,44 1.992,50 2.041,68 2.084,71 2.127,73 2.152,32
2 1.742,47 1.821,13 1.866,07 1.905,40 1.944,73 1.967,20
3 1.643,37 1.717,55 1.759,94 1.797,04 1.834,13 1.855,32
4 1.550,69 1.620,69 1.660,69 1.695,69 1.730,69 1.750,69
5 1.454,28 1.519,93 1.557,44 1.590,27 1.623,09 1.641,85
6S 1.398,37 1.461,49 1.497,57 1.529,13 1.560,69 1.578,72
6 1.378,55 1.440,78 1.476,34 1.507,45 1.538,57 1.556,35
7 1.291,81 1.350,12 1.383,45 1.412,60 1.441,76 1.458,42

Retribuzione oraria per lavoratori extra e di surroga

Gli importi della retribuzione oraria per il personale extra e di surroga sono fissati nelle seguenti misure.

Retribuzione oraria a partire dal
Livello 1° luglio 2024 1° giugno 2025 1° maggio 2026 1° aprile 2027 1° novembre 2027
4 14,89 15,26 15,58 15,9 16,09
5 14,19 14,54 14,85 15,16 15,33
6S 13,58 13,91 14,2 14,5 14,67
6 13,41 13,74 14,03 14,32 14,48
7 12,55 12,86 13,13 13,4 13,56

 

Classificazione del personale: novità

L’accordo rivede anche la classificazione dei livelli del personale e, sul tema, segnaliamo le seguenti novità.

Passaggi di qualifica: in caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla mansione svolta e l’assegnazione diviene definitiva trascorsi 6 mesi, salvo diversa volontà del lavoratore o ove la medesima mansione non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore.

Mansioni promiscue: in caso di mansioni promiscue si fa riferimento all’attività prevalente abitualmente prestata, tenendo conto di quella di maggior valore professionale.

Mensilità supplementari

L’ipotesi di accordo ridefinisce anche la disciplina contrattuale delle mensilità supplementari. In particolare:

Tredicesima: i periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e “obbligatorio”), nonché i periodi di congedo parentale vanno computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della tredicesima mensilità.

Quattordicesima: a decorrere dal 1° luglio 2024 i periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e “obbligatorio”) saranno computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità, mentre i periodi di congedo parentale saranno computati a tali fini a partire dal 1° dicembre 2027.

Ferie

Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, paternità e congedo parentale, nonché per malattia od infortunio.

Rol – Riduzione orario di lavoro (permessi retribuiti)

In materia di riduzione dell’orario di lavoro, viene precisato che i permessi ROL non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione, ad eccezione dei periodi di congedo per maternità, per paternità e di congedo parentale.

Lavoro a tempo determinato

In attuazione della delega contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. (art. 19, comma 1, lettera a), le Parti hanno concordato sulla possibilità di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi (e non eccedente i 24 mesi complessivi) nell’ipotesi di grandi eventi (ad es. Olimpiadi, Expo, Giubileo) da individuare a livello territoriale con apposito accordo sottoscritto dalle organizzazioni aderenti alle parti firmatarie il CCNL.

La suddetta previsione è utile anche ai fini delle proroghe e dei rinnovi successivi ai primi 12 mesi di rapporto a termine, ma entro il limite dei 24 mesi.

Bilateralità

Ai fini della definizione della paga base nazionale si è tenuto conto dell’obbligatorietà della quota di servizio a carico del datore di lavoro per il finanziamento dell’Ente bilaterale, pari allo 0,20% di paga base (per 14 mensilità). In caso di omissione del versamento della suddetta quota il datore deve corrispondere al lavoratore, per 14 mensilità, un elemento distinto della retribuzione (EDR) pari allo 0,60% della paga base conglobata, comprensiva dell’ex indennità di contingenza. Tale elemento è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e legali, incluso il TFR.

Il versamento non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità verso il lavoratore per la perdita delle prestazioni erogate dall’Ente bilaterale, incluse quelle concernenti il sostegno al reddito.

Vitto e alloggio

L’accordo prevede che il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell’alloggio corrisponderà il relativo prezzo all’azienda fornitrice nelle seguenti misure:

Importo a partire dal
Servizio 1° luglio 2024 1° gennaio 2026
Un pranzo 0,95 1,05
Una prima colazione 0,17 0,19
Un pernottamento 1,09 1,17

 

Eventuali valori di vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli sopra indicati saranno adeguati nelle seguenti misure massime.

Adeguamento a partire dal
Servizio 1° luglio 2024 1° luglio 2026
Un pranzo 0,1 0,2
Una prima colazione 0,01 0,03
Un pernottamento 0,09 0,17

 

Assistenza sanitaria integrativa

A partire dal 1° luglio 2027 la contribuzione a favore del Fondo FAST è pari a 15,00 euro mensili per ciascun iscritto di cui

  • 13,00 euro a carico del datore di lavoro
  • 2,00 euro a carico del lavoratore

La quota di iscrizione e la contribuzione al Fondo sono parte integrante del trattamento economico e, quindi, in caso di omissione del versamento delle suddette quote da parte del datore di lavoro, lo stesso è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione (EDR), non assorbibile, pari a 14,00 euro mensili (per 14 mensilità), fermo restando il diritto alle prestazioni sanitarie ed al risarcimento del maggior danno subito.

L’EDR è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e di legge, incluso il TFR.

Cassa QUAS

Il rinnovo in esame prevede l’aumento anche della contribuzione dovuta dal datore di lavoro alla cassa di assistenza sanitaria QUAS per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri. Nel particolare, il contributo dovuto alla Cassa QUAS dal datore di lavoro aumenta:

  • Dal 1° gennaio 2025 di 20,00 euro annui,
  • Dal 1° gennaio 2026 di 20,00 euro annui.

Tutela della genitorialità

I periodi di congedo di maternità e di paternità (“alternativo” ed “obbligatorio”) vanno computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi all’integrale maturazione e corresponsione della 13ESIMA, delle ferie e dei permessi per riduzione dell’orario e, dalla sottoscrizione del contratto (5 luglio 2024), anche della 14ma.

I periodi di congedo di maternità e paternità sono utili ai fini del calcolo della 13ESIMA e, dal 1° luglio 2024, anche della 14ESIMA mensilità.

A decorrere dal 1° luglio 2024, i periodi di congedo parentale (c.d. maternità facoltativa) rientrano nel computo dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi all’integrale maturazione e corresponsione della 13ma, delle ferie e dei permessi retribuiti in tema di riduzione dell’orario, mentre per la 14ma mensilità saranno computati a partire dal 1° dicembre 2027.

Altre novità in pillole

Appalto di servizi: L’accordo definisce una procedura informativa da adottare nell’ipotesi di cambi d’appalto e in tema di internalizzazione viene stabilito che il datore di lavoro che intenda assumere in gestione diretta un servizio che in precedenza era affidato alla gestione di un appaltatore informerà, anche per il tramite dell’organizzazione territoriale degli imprenditori aderente alla competente organizzazione nazionale stipulante il CCNL, le RSA/RSU unitamente alle rispettive OO.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il contratto, al fine dell’attivazione di un confronto e della definizione di eventuali intese sulla materia, con particolare riferimento alle modalità di armonizzazione delle eventuali differenze tra il trattamento economico e normativo in precedenza applicato dall’appaltatore e il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale.

Welfare/premio: sulla scia di quanto già disciplinato dal precedente rinnovo del 2018, le aziende che non definiscano – entro il 31 ottobre 2026 – per i propri dipendenti premi di risultato tramite accordi di II livello (mediante accordi aziendali o per effetto di accordi territoriali), il datore di lavoro dovrà erogare, con la retribuzione del mese di novembre 2027, i seguenti importi: livelli A, B: euro 186,00; livelli 1, 2, 3: euro158,00; livelli 4, 5: euro 140,00; livelli 6S, 6, 7: euro 112,00. In alternativa, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l’azienda destinerà la somma di euro 140,00 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente e tale somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale.

Tutela donne vittime di violenza di genere: alla lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere è concessa (con preavviso al datore non inferiore a 7 giorni, indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e produzione di idonea certificazione), l’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi. Durante il periodo di congedo, coperto da contribuzione figurativa, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Pari opportunità: viene assunto l’impegno all’avvio di percorsi di studio e di ricerca per l’effettiva realizzazione della parità di genere, in osservanza delle normative nazionali ed europee relative al principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, per uno stesso lavoro di pari valore. Si prevederà l’istituzione, per le imprese con più di 50 dipendenti, di una figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante della Parità, con compiti di intervento presso i datori di lavoro.

 

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it

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