RINNOVO CCNL GRAFICI ARTIGIANI

IN DATA 16 MAGGIO 2022 È STATA STIPULATA L’IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL AREA COMUNICAZIONE 27 FEBBRAIO 2018, OSSIA IL CCNL PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ARTIGIANE E DALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELL’AREA COMUNICAZIONE, SCADUTO IL 31 DICEMBRE 2018 (Tra Confartigianato Comunicazione, Cna Comunicazione e Terziario Avanzato, Casartigiani, Claai, Slc – Cgil, Fistel – Cisl, Uilcom – Uil).

Successivamente, in data 8 giugno 2022 è stato sottoscritto dalle parti sociali medesime un verbale di accordo integrativo con ultime aggiunte e precisazioni, specialmente per la parte retributiva.

Di seguito una sintesi delle principali novità previste.

Il contratto ha validità quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2022, sia per la parte economica che per quella normativa. Lo stesso CCNL continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la suddetta scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo. Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla sua data di sottoscrizione (16 maggio 2022), ferme restando diverse specifiche decorrenze fissate per i singoli istituti.

L’intesa prevede un aumento retributivo a regime per il 4° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari a

78,00 euro per le imprese artigiane, da erogarsi in 2 tranches:

– 28,00 euro a partire dal 1° giugno 2022;

– 50,00 euro a partire dal 1° dicembre 2022;

80,00 euro per le imprese non artigiane e le piccole e medie imprese, da erogarsi in 2 tranches:

– 30,00 euro a partire dal 1° giugno 2022;

– 50,00 euro a partire dal 1° dicembre 2022.

Di seguito le tabelle riepilogative:

 pezzo 05 tab artigiani e pmi 

A seguito dei suddetti incrementi, i nuovi importi della retribuzione tabellare per i vari settori risultano i seguenti.

pezzo 05 minimi retributivi

Il Verbale integrativo stabilisce un incremento, da 25,00 a 30,00 euro, dell’elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR), come di seguito indicato.

pezzo 05 Tab 3 1

pezzo 05 tab 3 2

L’accordo ha stabilito, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale – vale a dire dal 1.1.2019 al 31.12.2022 – la corresponsione, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dello stesso (16 maggio 2022), di un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 155,00 euro, da erogarsi in due tranches:

– 55,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022;

– 100,00 euro con la retribuzione del mese di agosto 2022.

A proposito della suddetta somma una tantum si sottolinea che:

– viene corrisposta agli apprendisti in forza al 16 maggio 2022 (data di sottoscrizione dell’accordo) nella misura del 70% (108,50 euro), con le medesime decorrenze;

– è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;

– è stata determinata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, legali o contrattuali ed è quindi comprensiva degli stessi;

– viene esclusa dalla base di calcolo del TFR;

– è riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento.

 

Contratto a tempo determinato, novità

Tale tipologia contrattuale viene modificata in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs n. 81/2015 e s.m.i. (artt. 19-29). È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a concluso per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Il contratto a tempo determinato può essere adottato anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa.


Limiti quantitativi

Fatta salva l’esclusione dal computo dei limiti quantitativi dei lavoratori assunti a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, nonché dei rapporti a termine conclusi nei primi 18 mesi della fase di avvio di nuove attività d’impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale, l’accordo di rinnovo dispone che:

– nelle imprese da 0 a 5 dipendenti (comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo indeterminato) è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine;

– nelle imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l’assunzione dei lavoratori a tempo determinato nella misura del 35% del personale in forza (con arrotondamento all’unità superiore);

– nelle imprese artigiane che occupano più di 5 dipendenti come sopra calcolati è consentita l’assunzione dei lavoratori a tempo determinato nella misura del 50% del personale in forza (con arrotondamento all’unità superiore).

I suddetti limiti si calcolano considerando il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Per ulteriori informazioni:

UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it

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