Per calcolare gli importi rimborsabili è necessario tenere conto delle variazioni dell’aliquota normale di accisa sul gasolio intervenute nel corso del trimestre. Il trimestre si articola in due distinti periodi di riferimento: dal 1° gennaio al 18 marzo, e dal 19 marzo al 31 marzo.
Gli autotrasportatori aventi titolo hanno diritto a recuperare la differenza tra l’accisa ordinaria e quella del gasolio commerciale, per il primo trimestre 2026 quindi si avranno due periodi differenti con altrettanti importi diversi recuperabili dagli aventi diritto, di seguito specificati:
- per il gasolio tradizionale e per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (Hvo) che non soddisfano i requisiti di sostenibilità previsti dalla normativa europea, l’importo rimborsabile è pari a 269,68 euro/1000 litri per i consumi effettuati dal 1° gennaio al 18 marzo, e scende a 69,68 euro/1000 litri per i consumi del periodo 19-31 marzo;
- per l’HVO che soddisfa le condizioni di sostenibilità (art. 3, comma 4, secondo periodo, d.lgs 43/2025) per l’intero trimestre (1° gennaio – 31 marzo) è pari a 214,18 euro/1000 litri tenuto conto dell’accisa che grava su tali carburanti;
- per il gasolio HVO di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni di sostenibilità, per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo, è pari a 214,18 euro/1000 litri, tenuto conto dell’accisa più bassa che può aver gravato su tali carburanti in tale periodo mentre per il periodo dal 19 marzo al 31 marzo è pari a 69,68 euro/1000 litri, tenuto conto dell’accisa più bassa che può aver gravato su tali carburanti in detto periodo.
La domanda per il recupero potrà essere fatta con le consuete modalità (Servizio Telematico Doganale-E.D.I. oppure trasmissione con PEC all’ufficio delle dogane territorialmente competente).
Aventi diritto
L’agevolazione sopra descritta spetta a coloro che svolgono attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima totale pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Ulteriori requisiti necessari:
- categoria Euro V o superiore;
- iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscrizione nell’elenco appositamente istituito.
Per la fruizione del rimborso, i soggetti aventi diritto devono indicare, nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane, se intendono utilizzare il credito mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro.
Documentazione necessaria:
- copia di tutte le fatture elettroniche di acquisto del carburante del trimestre di riferimento;
- copia dei libretti di circolazione degli automezzi beneficiari dell’agevolazione, aggiornati della revisione (categoria Euro 5 o superiore avente massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate);
- copia dei libretti “Mezzi Speciali” o altra idonea documentazione;
- chilometri percorsi o ore lavoro registrati nel periodo per ciascun veicolo o Mezzo Speciale.
Per i “Mezzi Speciali”, nel modulo di istanza è presente una specifica parte dedicata ai semirimorchi o rimorchi dotati di attrezzature permanentemente installate (alimentate da motori e con serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o, dove non ne sia prevista l’indicazione, da idonea documentazione). Il limite quantitativo imposto dal DL 124/2019 ha comportato per i Mezzi Speciali la necessità di essere separatamente evidenziati nella dichiarazione trimestrale di rimborso, riportando il numero di ore di funzionamento del Mezzo Speciale stesso.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli esercenti attività di trasporto, in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”), sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, che procede all’attribuzione del codice identificativo.
I crediti sorti, relativi al III trimestre 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026. Decorso tale termine, entro il 30 giugno 2027 sarà possibile presentare istanza di rimborso in denaro.
Per informazioni:
UFFICIO CONSULENZA VITIVINICOLA, SICUREZZA, LAVORO, IGIENE, HACCP, AMBIENTE
tel. 0173/226660
Massimiliano Corino massimiliano.corino@acaweb.it

