Premettendo che in linea di massima le imprese devono sempre porre attenzione al corretto utilizzo del distacco per non incorrere in sanzioni e contenziosi (nello specifico le imprese devono focalizzare l’attenzione su tre requisiti fondamentali per la genuinità del distacco: l’interesse del distaccante; la temporaneità del distacco; lo svolgimento di una determinata attività), in questo periodo di emergenza sanitaria causa Covid-19, tra i vari interventi del legislatore volti a salvaguardare oltre la salute dei cittadini, anche le imprese e i dipendenti, segnaliamo che l’istituto del distacco ha subìto delle variazioni (per non dire estensioni).
Con specifico riferimento al contratto di rete (ai sensi decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5), ricordiamo infatti che il decreto Rilancio ha disciplinato che l’impresa retista, che stipula un contratto di rete con causale di solidarietà, non necessariamente deve far parte di una filiera dichiarata in crisi con provvedimento delle autorità competenti.
L’importante precisazione è contenuta nella circolare 2/V del 9 ottobre della Direzione generale per la vigilanza del ministero dello Sviluppo economico. La norma citata, nel novellare il decreto legge 5/2009, ha previsto che per il corrente anno il contratto di rete possa essere stipulato per mantenere i livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche, anche determinati da stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
Segnaliamo, a tal proposito, anche una importante e recente Ordinanza della Cassazione (n.18959 dell’11 settembre 2020), che ha regolato il distacco in chiave anti-crisi. Il caso ha riguardato un lavoratore di una società automobilistica, in temporanea crisi produttiva, che era stato distaccato presso un’azienda produttrice di componenti meccaniche per auto. Il distacco aveva come motivazione il non disperdere il patrimonio professionale del lavoratore e, quindi, incrementare la sua «polivalenza funzionale individuale». Il lavoratore aveva agito per vie legali al fine di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro con l’impresa distaccataria, per carenza dei requisiti legittimanti del distacco.
La Cassazione ha invece affermato che l’interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico: l’importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui.
Nel caso in esame, infatti, l’interesse dell’impresa distaccante consisteva nell’incremento della polivalenza professionale del lavoratore, in un contesto di crisi aziendale temporanea, in attesa della ripresa produttiva. Le mansioni affidate al dipendente distaccato, infatti, erano diverse da quelle espletate presso il distaccante, con un miglioramento del patrimonio professionale del lavoratore.
Il distacco del personale, quindi, può rappresentare un efficace strumento per contenere gli effetti negativi di una crisi economica-produttiva.