RIDUZIONE CONTRIBUTIVA IMPRESE EDILI 2022

È stata rinnovata anche per il 2022 la riduzione contributi per le imprese edili, infatti il Ministero del Lavoro ha confermato lo sgravio dell’11,50% sulla contribuzione previdenziale e assicurativa prevista per i lavoratori a tempo pieno del settore.

Il beneficio era stato previsto per la prima volta dalla Legge 244 del 1995. Poi, il Governo ha sancito, con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, n. 143 del 2021, la conferma anche per il 2021 della riduzione contributiva, mentre il recente Decreto 5 settembre 2022 ha prorogato lo sgravio per tutto il 2022.

Nello specifico hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nei seguenti settori:

– Industria, con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;

– Artigianato, con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;

– Con i codici ATECO 2007 da 412000 a 439909.

Sono escluse dalla riduzione contributiva le imprese che si occupano di opere d’installazione d’impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, specificatamente le ditte con:

– codici ATECO 2007 da 432101 a 432909;

– codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Il beneficio si applica agli operai occupati per 40 ore a settimana (anche per i soci lavoratori delle società cooperative). Non spetta, però ai lavoratori:

– a tempo parziale;

– con contratto intermittente;

– con contratti di solidarietà;

– per i quali sono previste altre agevolazioni contributive.

I requisiti obbligatori per accedere al beneficio sono:

– regolarità contributiva;

– rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di retribuzione imponibile;

– assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente.

La riduzione contributiva non spetta per i rapporti di lavoro che danno diritto ad agevolazioni contributive ad altro titolo, vale a dire che tale agevolazione non è compatibile con altre misure la cui disciplina non ammette il cumulo con altre riduzioni.

Per la fruizione del beneficio, applicabile per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022, occorre come di consueto trasmettere specifica domanda all’Inps che potranno essere trasmesse fino al 15 febbraio 2023.

Naturalmente i nostri uffici restano a disposizione.

Per ulteriori informazioni:

UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui