Come noto, l’obbligo per le s.r.l. e le cooperative di piccole dimensioni di nominare il revisore dei conti ovvero l’organo di controllo è stato oggetto di ripetuti rinvii:
– prima scadenza fissata al 16 dicembre 2019
– successivamente prorogata alla data di approvazione dei bilanci d’esercizio 2019
– infine nuovamente posticipata alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021 (art. 51-bis del d.l. 34/2020).
Per indicare il corretto comportamento da tenere alle imprese che avevano tempestivamente proceduto alla nomina, la Direzione generale del MiSE ha diramato un parere secondo il quale:
– la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale – perché l’entrata in vigore dell’obbligo è stata ad esempio posticipata – costituisce “giusta causa di revoca dall’incarico di revisione legale”;
Invece, in caso di nomina dell’organo di controllo, la società potrà sì procedere alla revoca (essendo anche in tal caso confermata l’ipotesi della giusta causa), ma sottostando all’art. 2400, secondo comma, c.c., per il quale “la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato”.
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