APPALTI E SUBAPPALTI: TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 18 comma 1 lett. “u” e art. 26 comma 8 D.Lgs. 81/08) prevede che, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, il datore di lavoro ed i dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite devono munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento. La Legge 136/2010 (art. 5) ha integrato le disposizioni previgenti inserendo la data di assunzione e l’autorizzazione al subappalto tra gli elementi della tessera di riconoscimento.

La tessera di riconoscimento dei lavoratori dell’impresa appaltatrice deve pertanto contenere:
• generalità del lavoratore;
• fotografia del lavoratore;
• indicazione del datore di lavoro;
• data di assunzione;
• in caso di subappalto: autorizzazione al subappalto.

La tessera di riconoscimento DEI LAVORATORI AUTONOMI qualora operino in un luogo di lavoro svolgendo attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere:
• generalità del lavoratore autonomo;
• fotografia del lavoratore autonomo;
• indicazione del Committente.

Gli obblighi relativi all’esibizione della tessera di riconoscimento sono in capo sia all’azienda che ai lavoratori interessati.
Pertanto, anche le sanzioni, gravano su entrambe i soggetti obbligati (azienda e lavoratore). In particolare:
• il datore di lavoro ed il dirigente responsabile sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore che non esibisca la tessera di riconoscimento (D.Lgs. 81/2008 art. 55 c. 5 lett. i);
• il lavoratore che non esibisce la tessera di riconoscimento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 (D. Lgs. 81/2015 art. 59 c. 1 lett. b).

I lavoratori autonomi devono provvedere autonomamente alla predisposizione e all’esibizione della tessera di riconoscimento (D.Lgs. 81/2015 art. 20 c. 3). In caso di mancata esibizione della stessa sono puniti con la sanzione da euro 50,00 ad euro 300,00 (D. Lgs. 81/2008 art. 60 comma 1 lett.b).  

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