regolamento per la verifica periodica degli strumenti metrici

Il Regolamento si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, ovvero le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente,tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Esempi di strumenti metrici soggetti alle verifiche sono:
• strumenti per pesare
• distributori di carburanti
• misuratori per gas, acqua, energia elettrica e calore
• strumenti per pesare a funzionamento automatico per preconfezionati (ad es. di alimenti)

Il Regolamento introduce il libretto metrologico per ciascun strumento metrico, contenente i dati identificativi dello strumento stesso, e che dovrà essere compilato in occasione di ciascuna attività di verifica, riparazione o sorveglianza.
Tale libretto sarà rilasciato, se non vi ha già provveduto il fabbricante, dall’organismo che esegue la prima verifica periodica, senza onere per il titolare dello strumento. Lo stesso vale per gli strumenti già in servizio alla data di entrata in vigore del Regolamento.

I titolari degli strumenti metrici devono:
• comunicare entro 30 giorni alla CCIAA la data di inizio e di fine dell’utilizzo degli strumenti e gli altri dati contenuti nell’elenco dei titolari;
• mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verifica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
• curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
• conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
• curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Inoltre devono richiedere una nuova verifica periodica
almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente;
• entro 10 giorni lavorativi da una riparazione, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verifica periodica con le periodicità previste nella tabella incorporata in questo testo, che decorrono per gli strumenti già sottoposti a verifica periodica a partire dalla data dell’ultima verifica; per gli strumenti nuovi dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

Per i Tassametri e gli Analizzatori di gas di scarico il termine di scadenza per lo svolgimento delle verifiche periodiche resta comunque subordinato all’individuazione di specifiche schede per le procedure di verificazione periodica.

Chi esegue la verifica
E’ previsto un periodo transitorio di 18 mesi durante il quale le verifiche potranno essere effettuate dal personale dell’Ufficio Metrico, o da un laboratorio già autorizzato da una Camera di Commercio o da Unioncamere secondo la normativa precedente. Alla fine del periodo transitorio la verifica periodica potrà essere eseguita solo dagli Organismi riconosciuti idonei ai sensi del nuovo Regolamento, mentre alle Camere di Commercio rimarranno le competenze in merito di Sorveglianza

Per informazioni
SEGRETERIA tel. 0173/226611
e-mail segreteria@acaweb.it

 

 

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