Il 31 dicembre 2020 scadrà l’esenzione dall’Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica.
Dal 1° gennaio, pertanto, ai sensi dell’art. 124 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), sono soggetti a Iva con aliquota del 5%, i seguenti dpi (dispositivi di protezione individuale):
– mascherine chirurgiche;
– mascherine Ffp2 e Ffp3;
– articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
– termometri;
– detergenti disinfettanti per mani;
– dispenser a muro per disinfettanti;
– tamponi per analisi cliniche;
– ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
– monitor multiparametrico anche da trasporto;
– pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
– tubi endotracheali;
– caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
– maschere per la ventilazione non invasiva;
– sistemi di aspirazione;
– umidificatori;
– laringoscopi;
– strumentazione per accesso vascolare;
– aspiratore elettrico;
– centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
– ecotomografo portatile;
– elettrocardiografo;
– tomografo computerizzato;
– soluzione idroalcolica in litri;
– perossido al 3 per cento in litri;
– carrelli per emergenza;
– estrattori RNA;
– strumentazione per diagnostica per COVID-19;
– provette sterili;
– attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
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