Con un’avvertenza: il regime transitorio interessa solo le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 1, del Decreto (limite di durata massima dei rapporti a termine, anche a scopo di somministrazione, disciplina delle proroghe e dei rinnovi); le altre norme (es. maggiorazione contributiva, limite quantitativo del 30%, ecc.) sono entrate in vigore immediatamente e quindi non rientrano...
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