Il prossimo 30 aprile scade il termine per l’invio telematico del rapporto biennale delle pari opportunità (art. 46 D.Lgs. 198/2006) relativo al biennio 2024-2025 a cui sono tenute le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, ma che può essere presentato, su base volontaria, altresì da quelle di minori dimensioni.
L’adempimento era stato inizialmente introdotto dalla legge n. 125/1991, poi disciplinato ancora dal decreto ministeriale del 17 luglio 1996.
In sintesi, il rapporto deve fotografare la situazione occupazionale del personale, maschile e femminile, al periodo di riferimento, includendo informazioni relative a:
- professioni/mansioni;
- stato delle assunzioni;
- formazione e promozione professionale (livelli, ai passaggi di categoria o qualifica);
- altri fenomeni di mobilità;
- eventuali interventi della cassa integrazione;
- licenziamenti;
- prepensionamenti e pensionamenti;
- retribuzione.
In un primo tempo erano obbligate all’adempimento le aziende, pubbliche e private, con oltre 100 dipendenti. A partire dal rapporto 2020/2021, l’obbligo è stato esteso alle aziende, pubbliche e private, con più di 50 dipendenti.
La periodicità del rapporto è biennale e va redatto in modalità esclusivamente telematica. L’applicativo Servizi Lavoro è online. Per accedervi, le aziende possono incaricare i nostri uffici, intermediari, oppure potranno utilizzare il proprio Spid (o Cie legale rappresentante/titolare/soggetto abilitato).
Sanzioni: l’omesso, il falso o il parziale invio della relazione da parte delle imprese soggette all’obbligo, oltre a determinare sanzioni amministrative può portare alla revoca annuale delle agevolazioni contributive eventualmente in godimento.
Gare Pubbliche: si ricorda che fino alla conclusione del periodo utile per l’inoltro della documentazione, le società che vogliano prendere parte a bandi o procedure a evidenza pubblica (che esigano l’esibizione del report biennale) hanno la facoltà di allegare il prospetto relativo al precedente arco temporale.
Allo scopo di fare chiarezza, si ricorda che il suddetto adempimento è tutt’altra cosa rispetto alla CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE (art. 3 del D.M. 29 aprile 2022), che è un sistema di certificazione volontaria, introdotto per attestare le politiche e le misure concrete adottate dalle aziende per ridurre il divario di genere. È, quindi, una vera e propria certificazione (come la ISO per intenderci) e si basa infatti sulla Prassi di Riferimento denominata UNI/PdR 125:2022 che definisce specifici indicatori di performance per sei aree: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione, equità retributiva, tutela della genitorialità e work-life balance. L’obiettivo è incentivare e accompagnare le imprese nell’adozione di politiche attive per la parità di genere, colmando i divari esistenti. L’adesione rimane volontaria per tutte le tipologie di imprese ed organizzazioni, pubbliche e private, indipendentemente dalle dimensioni. Per certificarsi UNI/PdR 125:2022 è opportuno contattare organismi di valutazione accreditati (generalmente la certificazione ha validità triennale, con monitoraggio annuale).
Qualora si opti per tale certificazione, tra i benefici vi è la possibilità di richiedere uno sgravio contributivo pari all’1% del monte contributivo conto ditta (nel limite massimo di 50.000 euro annui), ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 162/2021 oppure di ottenere punteggi premiali in bandi pubblici.
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