È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022”.
La Legge di Bilancio 2020 è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
Di seguito, una sintesi delle principali novità in materia di lavoro e previdenza.
FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI
(articolo 1, commi 632-633 della Legge n. 160/2019)
La legge di Bilancio modifica la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti (vale a dire utilizzate dal dipendente sia per lavoro sia in privato), che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica (CO2): all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020:
– CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI;
– CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%;
– CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%);
– CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).
BUONI PASTO MENSE AZIENDALI
(articolo 1, comma 677 della Legge n. 160/2019)
I buoni pasto subiscono una rimodulazione dei limiti di esenzione fiscale.
In particolare:
– per i buoni pasto cartacei il limite passa da 5,29 a 4 euro;
– per i buoni pasto elettronici invece sale da 7 a 8 euro.
Viene pertanto modificata la lettera c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR, stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 se rese in forma cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).
È confermata la non imponibilità per:
- •le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro/in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- •le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
– ai cantieri edili;
– ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
– ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.
RIORDINO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
(articolo 1, comma 10 della Legge n. 160/2019)
Con l’intento di superare le problematiche che si sono riscontrate con l’incentivo alle assunzioni degli under 35 (introdotto in sede di conversione del Decreto Dignità ma mai entrato effettivamente in vigore), la Legge di Bilancio 2020 riordina gli incentivi alle assunzioni mediante l’estensione dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, di cui alla Legge n. 205/2017, anche alle assunzioni degli under 35 avvenute nel 2019 e nel 2020. Tale modifica comporta che l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, consistente nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%, nel limite di 3.000 euro annui e per una durata di 3 anni dall’assunzione, sia fruibile negli anni 2019 e 2020 anche in caso di assunzione di soggetti con età fino a 35 anni (34 anni e 364 giorni), fermi restando i requisiti all’assunzione.
L’incentivo occupazione sviluppo Sud, dovrebbe essere cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile di cui alla Legge n. 205/2017.
Si ritiene che l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile possa essere immediatamente applicabile per le assunzioni avvenute nel corso dell’anno 2020, mentre si dovranno attendere indicazioni da parte dell’INPS sia per quanto riguarda il recupero della maggior contribuzione versata nel corso dell’anno 2019, per l’eventuale assunzione di soggetti con età inferiore a 35 anni, per i quali il datore di lavoro avrebbe potuto godere dell’incentivo previsto dal DL n. 87/2018 e sia per le istruzioni operative per fruire dell’incentivo occupazione sviluppo Sud in cumulo con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, attualmente non disponibili.
INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE
(articolo 1, comma 8 della Legge n. 160/2019)
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, la disciplina contributiva dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore subisce un’ulteriore modifica, al fine di promuovere l’occupazione giovanile. Nel particolare, i contratti di apprendistato duale stipulati nel corso dell’anno 2020, da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti, potranno godere di uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Lo sgravio rientrerà presumibilmente nella disciplina degli aiuti di stato e sarà soggetto ai limiti previsti dalla disciplina del de minimis.
Per la effettiva operatività di tale misura, si attendono comunque le indicazioni operative dell’INPS a riguardo.
BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE
(articolo 1, comma 11 della Legge n. 160/2019)
In virtù della disposizione già in vigore (Legge n. 145/2018), per i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, hanno assunto con contratto a tempo indeterminato (anche part-time):
- • cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute
- • cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute
vi è un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL), per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione e nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata, proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.
La modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2020 elimina il comma che delegava all’INPS l’onere di stabilire le modalità di fruizione dell’esonero previsto per l’assunzione dei lavoratori interessati e prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per la fruizione dell’esonero contributivo in parola si applichino le procedure, le modalità e i controlli previsti per l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017.
Si necessita comunque di apposite indicazioni operative dell’INPS per la piena operatività della misura.
FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI DIPENDENTI
(articolo 1, comma 7 della Legge n. 160/2019)
Con l’obiettivo di ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti, il Legislatore costituisce un apposito fondo (denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”), con dotazione di tre miliardi di euro per il 2020 e cinque a partire dal 2021. Per l’attuazione degli interventi, si attendono successivi provvedimenti normativi.
REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL PER IL 2022 – ANNO “SCOPERTO”
(articolo 1, comma 9 della Legge n. 160/2019)
La precedente finanziaria (Legge di Bilancio 2019) aveva disposto, con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, la riduzione dei premi e contributi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Successivamente, ai fini della messa a regime, dal 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all’INAIL, la Legge n. 58/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) ha disposto lo stanziamento delle risorse necessarie per rendere strutturale tale misura.
Tuttavia, la Legge di Bilancio 2019 e la Legge n. 58/2019 non hanno disposto nulla in merito alla riduzione delle tariffe INAIL per l’anno 2022, lasciando “scoperta” tale anno.
Ora, al fine di estendere la riduzione delle tariffe INAIL anche all’anno 2022 il Legislatore ha apportato tali modifiche per evitare l’aumento dei premi assicurativi per tale annualità.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI
(articolo 1, comma 342 della Legge n. 160/2019)
In relazione al contributo addizionale NASpI, sia nella sua aliquota “ordinaria” dell’1,40% che nella misura incrementale dello 0,5% prevista dal DL n. 87/2018 in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, la Legge di Bilancio 2020 aggiunge nuove esclusioni.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono infatti esclusi dall’applicazione del contributo addizionale NASpI, i contratti a termine stipulati:
- • nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati entro il 31 dicembre 2019 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
- • per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi (lavoratori extra);
- • per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della Legge n. 84/1994.
LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI
(articolo 1, comma 12 della Legge n. 160/2019)
Il D.Lgs n. 22/2015, relativo al riordino degli ammortizzatori sociali, aveva già disciplinato relativamente al fatto che i lavoratori beneficiari della NASpI possano richiedere all’INPS la liquidazione anticipata in un’unica soluzione, nei seguenti due casi:
- • a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
- • per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico
ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Per quanto concerne la seconda casistica (sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa), la Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che l’anticipazione della NASpI non costituisce imponibile ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.
Si attendono ulteriori disposizioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante apposito provvedimento del direttore da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, per stabilire i criteri e le modalità di attuazione della disposizione in esame.
CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE
(articolo 1, comma 342 della Legge n. 160/2019)
Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è prorogato anche per l’anno 2020, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nella misura di 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).
INCENTIVO ALL’ESODO PER I GIORNALISTI (articolo 1, commi 498-500 della Legge n. 160/2019)
La legge di Bilancio stanzia 7 milioni di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, al fine di agevolare l’accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale sono stanziati.
In merito ai trattamenti di vecchiaia anticipata, gli stessi spettano ai giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del Lavoro, successivamente al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale e che prevedano la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti:
– di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti con competenze professionali in linea con i programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, ovvero
– di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda dello stesso gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo, anche in forma di co.co.co.
Con riferimento ai soli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 è consentito l’accesso al trattamento pensionistico (nell’ambito del limite di spesa stabilito per i vari anni), con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell’assicurazione generale obbligatoria IVS:
– da parte dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale;
– che abbiano presentato al Ministero del Lavoro, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale in presenza di crisi.
ESONERO CONTRIBUTIVO SPORT FEMMINILE PROFESSIONISTICO
(articolo 1, comma 181 della Legge n. 160/2019)
La nuova Finanziaria istituisce a favore delle società sportive femminili che stipulano con le atlete dei contratti di lavoro sportivo subordinato un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali ed assistenziali, nel limite di 8.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Sono esclusi da tale esonero i premi per l’assicurazione obbligatoria in materia di infortuni. Per la piena operatività di tale misura, si attendono i necessari chiarimenti dell’INPS.
RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO
(articolo 1, comma 629 della Legge n. 160/2019)
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la detrazione per gli oneri di cui all’art. 15 del TUIR spetta in misura pari al rapporto tra 240.000 euro (meno il reddito complessivo) e 120.000 euro.
Ne consegue che oltre i 240.000 euro di reddito, la detrazione si azzera completamente.
Con tali commi è prevista dunque la rimodulazione della detrazione per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le seguenti spese:
– interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
– interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale;
– spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.
DETRAZIONE PER SPESE VETERINARIE
(articolo 1, comma 361 della Legge n. 160/2019)
Innalzato a 500 euro l’importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
DETRAZIONE PER LO STUDIO DELLA MUSICA
(articolo 1, commi 346-347 della Legge n. 160/2019)
La Legge di Bilancio 2020 istituisce, dall’anno 2021, una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute, fino a un massimo di 1.000 euro e anche nell’interesse di familiari a carico, da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36mila euro, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché cori, bande, e scuole di musica riconosciuti da una P.A.
BONUS FORMAZIONE 4.0
(articolo 1, commi 210-217 della Legge n. 160/2019)
Confermato per il 2020, con alcune modifiche, il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione delle imprese previste.