Principali novità DL 29 settembre 2023 N. 132 – Proroghe di termini

Assegnazioni e cessioni di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Proroga dei termini al 30 novembre 2023

Con il DL 132/2023 sono stati prorogati dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 i termini per l’effettuazione degli atti relativi alle operazioni agevolate di:

  • assegnazione di beni ai soci;
  • cessione di beni ai soci;
  • trasformazione in società semplice.

Entro il medesimo termine del 30 novembre 2023 dovranno essere versate, per l’intero ammontare, le imposte sostitutive dell’8% (10,5% in taluni casi) sulle plusvalenze e del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta.

Non sono stati prorogati i termini di versamento degli altri oneri fiscali legati alle operazioni agevolate (es. IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenute su dividendi per le assegnazioni che generano utili in natura, ecc.).



Riduzione del periodo per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al primo e secondo trimestre 2023

L’art. 7 del DL 132/2023 anticipa dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 il termine entro il quale le imprese (energivore, gasivore, e non) possono usufruire, in compensazione mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al primo e al secondo trimestre 2023.

Il nuovo termine anticipato riguarda anche l’utilizzo dei crediti d’imposta da parte dei cessionari.

Di seguito si indicano le modalità di calcolo per la determinazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al primo e al secondo trimestre 2023.

 

Primo trimestre 2023

Il credito d’imposta per le imprese di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energica effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. L’agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2023. L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Secondo trimestre 2023

Il credito d’imposta per le imprese di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. L’agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2023. L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2023, dei prezzi del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.



Ulteriore proroga della garanzia sui mutui per la prima casa

L’art. 1 del DL 132/2023 ha previsto l’ulteriore proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.

Si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa è destinato alla concessione di garanzie a prima richiesta (nella misura massima dell’80% della quota capitale) su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000,00 euro, erogati a favore di mutuatari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

La proroga della concedibilità della garanzia sino al 31 dicembre 2023 interessa esclusivamente le seguenti categorie di soggetti c.d. “prioritarie”, le quali devono essere munite di un ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui:

  • giovani coppie;
  • giovani che non hanno compiuto 36 anni di età;
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli IACP.

 

Per informazioni:

UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it

 



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