I premi di produttività sono un compenso premiale in misura variabile erogato dal datore di lavoro al lavoratore in busta paga, in aggiunta alla retribuzione di base, in caso di raggiungimento di incrementi di produttività, qualità, innovazione o efficienza. I premi possono essere riconosciuti purché sussista tra l’azienda e le associazioni di lavoratori più rappresentative sul piano nazionale o con le rappresentanze sindacali un accordo (contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale). Tali premi prevedono una decontribuzione, introdotta dal D.L. 318/1996, convertito in L. 402/1996, e stabilizzata a decorrere dal 2012.
Dal 2016, il legislatore è intervenuto sulla disciplina dei premi di risultato: inizialmente è stata introdotta con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 10%, nei confronti di soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa. Tali disposizioni sono state attuate dal decreto interministeriale 25/03/2016.
Alcune modifiche sono poi state apportate dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 160 a 162, L. 232/2016), dall’articolo 55 del decreto legge 50/2017 ed infine dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 28 a161, L. 205/2017).
Con la legge di bilancio 2017 sono stati ammessi a beneficiare del regime di favore i lavoratori che abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di euro 80.000 nell’anno precedente a quello di erogazione del premio. Inoltre è stato innalzato l’importo del premio assoggettabile: da 2.000 euro a 3.000 euro, mentre per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro il premio erogato è passato da 2.500 euro a 4.000 euro. Lo sgravio consiste nella riduzione dei contributi dovuti sulle suddette somme premiali da parte del datore di lavoro e nel totale esonero della quota di contributi a carico del lavoratore.
Ai lavoratori è riconosciuta la facoltà di convertire il premio di produttività con i servizi resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti previsti dall’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986), che non concorrono a formare reddito:
• utilizzo di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o accordo o regolamento aziendale;
• somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione, da parte dei familiari dei dipendenti, di servizi di educazione ed istruzione in età prescolare;
• somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione di servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti;
• contributi e premi versati dal datore di lavoro per prestazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento di atti di vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.
Nel caso i lavoratori optassero per questa ipotesi, è prevista la totale detassazione e decontribuzione.
Dal 2018 inoltre è prevista la non imponibilità del valore degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, forniti al lavoratore ed ai suoi familiari fiscalmente a carico.
I lavoratori possono anche optare per la conversione del premio in contributi di assistenza sanitaria, versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, ed in azioni. Queste erogazioni non concorrono a determinare il reddito da lavoro dipendente anche se effettuate in misura superiore e, in caso di azioni, senza rispettare le condizioni stabilite dalle relative norme di esenzione.
Alcuni compensi erogati dal datore di lavoro sono sottoposti ad un regime particolare ai fini della loro suscettibilità di contribuzione:
• l’indennità di trasferta erogata ai sensi della normativa vigente e/o del Ccnl di riferimento, è soggetta a contribuzione a seconda del luogo in cui viene effettuata: se all’interno del Comune della sede di lavoro sono totalmente imponibili, mentre se è al di fuori del territorio comunale o nazionale sono imponibili per la parte giornaliera eccedente rispettivamente euro 46,48 o euro 77,47;
• le retribuzioni in natura sono assoggettate a contribuzione salvo le somministrazioni dirette di vitto (totalmente escluse), e prestazioni sostitutive di mensa in forma di buoni pasto (esenti fino ad euro 4,00 o ad euro 8,00 se erogate in forma elettronica);
• beni e servizi forniti al dipendente (fringe benefits): consistono ad esempio nell’uso di veicoli aziendali, nella messa a disposizione dell’alloggio al dipendente e nella concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario. Non sono imponibili fino al valore massimo di euro 258,23. Per l’anno corrente – 2021 – tale soglia è stata raddoppiata (€ 516,46) dalle disposizioni emergenziali causa crisi dovuta alla pandemia. Ad ogni modo, se nel periodo di imposta considerato siano di importo superiore, sono interamente sottoposti a contribuzione. In tali retribuzioni possono rientrare, ad esempio, buoni spesa o buoni carburante.
Le aziende che intendono erogare beni e servizi ai propri dipendenti, senza che questi siano gravati da imposizione fiscale o contributiva, possono attuare un piano di welfare aziendale.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it