Patent Box: “super deduzione” del 110% su software e brevetti

Il Patent Box è un regime opzionale che consente di maggiorare del 110%, ai fini delle Imposte sui redditi e dell’IRAP, le spese sostenute dall’impresa per software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano utilizzati dagli stessi soggetti direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività di impresa.

La nuova formulazione, che sostituisce la precedente, prevede una maggiore deducibilità (la c.d. “super deduzione”) dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali.

Come funziona

Il beneficio consiste in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e IRAP.

Esempio: supponendo spese di ricerca e sviluppo agevolabili sostenute per 100.000 euro, l’ammontare complessivo deducibile fiscalmente sarà pari a 210.000 euro (di cui, 100mila deducibili “ordinariamente” e 110mila euro dedotti extracontabilmente come variazione in diminuzione in dichiarazione).

Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa che siano titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali.

L’opzione è esercitabile a condizione che siano svolte attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse, ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

L’opzione va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Sono escluse le imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario, le imprese in stato di liquidazione, fallimento, concordato, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Le agevolazioni

La nuova disciplina (introdotta con l’art. 6 del D.L. 146/2021) consente di maggiorare del 110%, ai fini delle Imposte sui redditi e dell’IRAP, le spese sostenute nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore di:

  • software protetti da copyright;
  • brevetti industriali, per modello d’utilità, per varietà vegetali;
  • disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Sono rilevanti le attività classificabili come di:

  • ricerca industriale e sviluppo sperimentale (art. 2 decreto Mise 26 maggio 2020);
  • innovazione tecnologica (art. 3 decreto MISE);
  • design e ideazione estetica (art. 4);
  • tutela legale dei diritti sui beni immateriali;
  • ricerca fondamentale (art.2) (solo per meccanismo premiale);
  • ideazione e realizzazione del software protetto da copyright (solo per meccanismo premiale).

Non sussiste preclusione alla super deduzione per beni diversi e complementari a quelli già oggetto di una precedente opzione del vecchio regime di Patent box.

Spese ammissibili

Ai fini della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110% rilevano le seguenti spese (purché non sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa):

  • spese per il personale subordinato o autonomo, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività̀ rilevanti;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
  • spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Tali spese rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo d’imposta.

Meccanismo premiale

Qualora le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d’imposta, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% a decorre dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello dell’ottenimento del titolo.

Esempio: se per un’immobilizzazione immateriale agevolabile si ottiene nel 2023 un titolo, la super deduzione del 110% è riconosciuta su tutti i costi di ricerca e sviluppo, relativi alla creazione della stessa, sostenuti dal 2015.

La super deduzione ha le seguenti ulteriori caratteristiche:

  • ha durata per 5 periodi d’imposta;
  • è irrevocabile;
  • è rinnovabile.

Esimente sanzionatoria (Penalty protection)

Alla predisposizione della documentazione si riconduce la possibilità di fruire dell’esimente sanzionatoria, nei casi e alle condizioni normative previste. Qualora l’Agenzia delle Entrate proceda alla rettifica dell’agevolazione fruita e accerti una maggiore imposta dovuta, non si applicano le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione.

La super deduzione è, inoltre, cumulabile con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Per ulteriori informazioni contattare:

UFFICIO COMMERCIALE
Federico Chiavassa federico.chiavassa@acaweb.it
0173 226557

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